Diritto Ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico è la parte dell'Ordinamento giuridico dello Stato che disciplina i rapporti tra quest'ultimo e tutte le confessioni religiose.
Il diritto ecclesiastico si distingue dal diritto canonico in quanto il primo è diretta emanazione dell'Ordinamento giuridico dello Stato, mentre il secondo è diretta emanazione e parte dell'Ordinamento della Chiesa Cattolica.
Storia
Nella storia del diritto ecclesiastico si possono delineare tre periodi:
Prima del 1929
Lo Statuto Albertino (1948) dichiarava "unica religione di Stato" la religione cattolica apostolica romana (art. 1), e ammetteva la semplice tolleranza degli altri culti nella conformità alle leggi.
Nel 1850 le leggi Siccardi abolirono il privilegio del cosiddetto foro ecclesiastico, in forza del quale gli ecclesiastici accusati di fatti penalmente rilevanti erano sottratti alla giurisdizione dello Stato in favore del tribunale del Vescovo.
Nel 1865 il primo codice del Regno d'Italia istituì il matrimonio civile come unica forma giuridicamente valida.
Contemporaneamente (1866-67) le cosiddette Leggi di eversione dell'asse ecclesiastico sancirono la soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose e la liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
Dopo la presa di Roma (1870), caduto lo Stato Pontificio, nel 1871 venne emanata la legge denominata delle guarentigie, mai accettata dal Papa.
Il codice Zanardelli (codice penale del 1889) abolì i reati contro la religione, sostituendoli con i delitti contro la libertà dei culti.
Dal 1929 al 1948
Nel 1929 furono stipulati i Patti Lateranensi: vennero firmati l'11 febbraio a Roma nel palazzo del Laterano e resi esecutivi con la legge del 27 maggio seguente, n. 810.
Nel medesimo anno[1] fu disciplinato l'esercizio dei culti ammessi nello Stato e il matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.
Nel 1930 fu pubblicato il Nuovo Codice Penale, dove si prevedevano una serie di reati che tutelavano il sentimento religioso.
Dal 1948 ad oggi
La Costituzione repubblicana entrata in vigore il 1° gennaio 1948 innovò il diritto ecclesiastico italiano. Essa pose infatti norme fondamentali che sanciscono la nuova posizione della Repubblica rispetto al sentimento religioso dei cittadini.
Sono proclamati :
- i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (art. 2);
- il diritto di libertà religiosa e la uguale libertà delle confessioni (art. 19 e 8);
- il principio di uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione (art. 3) e quello di non discriminazione di associazioni o istituzioni a causa del loro carattere ecclesiastico o del fine di religione o di culto (art. 20);
- l'indipendenza e la sovranità di Stato e Chiesa cattolica, ciascuno nel proprio ordine, con la distinzione degli ordini civile e religioso (art. 7, 1° comma) e l'autonomia delle confessioni (articolo 8, 2° comma).
Alla interpretazione di tutte queste norme, sviluppandone il significato, ha dato un enorme contributo la Corte costituzionale.
Nel 1970 la legge 898 introdusse il divorzio, che intaccò il principio della riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio concordatario; nel 1975 la legge numero 151 riformò radicalmente il diritto di famiglia.
Dopo tali riforme, Stato e Chiesa ritennero di rinnovare la regolamentazione dei reciproci rapporti: il 18 febbraio 1984 venne firmato l'Accordo di Villa Madama, dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi per l'Italia e dal Card. Agostino Casaroli per la Santa Sede. Tale accordo, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, abrogava e sostituiva il Concordato lateranense e apportava alcune modifiche al Trattato del Laterano. Contestualmente lo Stato italiano stipulò una serie di intese con le confessioni diverse dalla cattolica[2]. Nella stessa scia vennero fatte le successive leggi n. 206 del 20 maggio 1985 e n. 222 del 20 maggio 1985[3].
La Conferenza Episcopale Italiana concluse poi con le competenti autorità dello Stato accordi in materia di insegnamento della religione cattolica, di assistenza spirituale, di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.
Nel 2001 la legge costituzionale n° 3 del 18 ottobre, all'art. 3, modificò l'art. 117 della Costituzione: nell'indicare in quali materie lo Stato ha potestà legislativa esclusiva ha espressamente previsto i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. Ciò significa che lo Stato, pur non avendo più la potestà legislativa generale, conserva la competenza esclusiva in tema di rapporti con le confessioni religiose.
Il nuovo dettato costituzionale, però, non esclude che le Regioni possano concorrere a legiferare in materia, entro i limiti del quadro preventivamente tracciato dalla legislazione statuale. Inoltre molte materie, che ai sensi dell'art. 117 sono di competenza regionale esclusiva o concorrente, presentano una netta rilevanza in materia ecclesiastica: istruzione, tutela della salute, alimentazione, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché la promozione e organizzazione di attività culturali. Dunque l’ampliamento della sfera di intervento delle Regioni operata dalla riforma dell'art. 117 della Costituzione ha di fatto posto le premesse per accrescere gli spazi del diritto ecclesiastico regionale.
Infine va ricordato che l'Italia fa oggi parte dell'Unione Europea e partecipa a una serie di organismi nella Comunità Internazionale, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), il Consiglio d'Europa, ecc.; da ciò è nata la possibilità per questi organismi di emanare norme incisive sull'ordinamento italiano direttamente anche in materia di diritto ecclesiastica.
Le altre confessioni religiose
Lo Stato italiano mantiene rapporti ufficiali con altre confessioni religiose oltre la Chiesa cattolica. A tal scopo le confessioni religiose devono essere riconosciute tali dallo Stato e non esserlo soltanto di fatto.
Le confessioni riconosciute possono avviare trattative col Governo per stipulare intese o accordi, ed accedere in questa maniera a diritti a privilegi, benefici ed esenzioni che non spettano alla confessione di fatto.
Il riconoscimento viene effettuato dall'autorità amministrativa su richiesta della confessione, dopo aver controllato la statuto di quest'ultima ed aver accertato l'idoneità del culto, in particolare che non sia contrario alle norme di buoncostume o alla legge italiana. Conseguenza di ciò è che lo Stato italiano non intrattiene rapporti giuridici con i Movimenti religiosi alternativi.
Lo Stato italiano ha stipulato intese, approvate con legge ai sensi dell'art.8 della Costituzione con:
- Tavola Valdese, 21 febbraio 1984, Legge 449/1984, modificata il 25 gennaio 1993, Legge 409/1993, e successivamente il 4 aprile 2007, Legge 68/2009.
- Assemblee di Dio in Italia (ADI), 29 dicembre 1986, Legge 517/1988.
- Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, 29 dicembre 1986, Legge 516/1988, modificata il 6 novembre 1996, Legge 637/1996, e successivamente il 4 aprile 2007, Legge 67/2009.
- Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI), 27 febbraio 1987, Legge 101/1989, modificata poi il 6 novembre 1996, Legge 638/1996.
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), 29 marzo 1993, Legge 116/1995, modificato il 30 luglio 2010.
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), 20 aprile 1993, Legge 520/1995.
Per una serie di confessioni religiose non sono state ancora approvate con legge le intese del 4 aprile 2007, e pertanto gli statuti organizzativi di questi culti non impegnano giuridicamente lo Stato Italiano. Questa confessioni sono:
- Chiesa Apostolica in Italia
- Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (Mormoni)
- Congregazione dei testimoni di Geova
- Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale
- Unione Buddista italiana (UBI)
- Unione Induista Italiana.
Organi dello Stato italiano con mansioni inerenti ai culti
Nell'ordinamento italiano vi sono organi amministrativi che esercitano alcune funzioni in materia ecclesiastica.
Il Presidente della Repubblica:
- stipula accordi con la Santa Sede e ratifica atti internazionali con lo Stato della Città del Vaticano (art. 87, 1° comma. Costituzione);
- invia agenti diplomatici presso la Santa Sede e riceve il Nunzio Apostolico per l'Italia (art. 12, 4° comma Trattato):
- emana, su proposta del Ministro dell'Interno e sentito il parere del Consiglio di Stato, i decreti di riconoscimento agli effetti civili degli enti ecclesiastici cattolici (art. 1 e 19 L. 222/85) e i decreti di riconoscimento della personalità giuridica degli istituti delle confessioni diverse dalla cattolica (art. 2 L. 1159/29).
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: dirige e coordina anche in materia ecclesiastica l'opera dei singoli ministri (art. 95 Cost. E art. 5 L. 400/88)
Il Ministro dell'Interno: è l'organo che esercita le competenze in materia di culto sia cattolico che acattolico. Precedentemente, e cioè fino alla L. 884/32, tali funzioni erano esercitate dal Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto. L'opera del Ministro si attua mediante la Direzione Centrale degli Affari dei Culti, che costituisce quindi il vero organo attraverso il quale si esplica la politica ecclesiastica del Governo.
I Prefetti: svolgono l'attività istruttoria nella procedura per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici.
Note | |
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Fonti | |
Il Diritto Ecclesiastico ha un peculiare sistema di fonti di produzione: infatti per sua natura trae origine da norme sia unilaterali - di fonte statuale o confessionale - sia bilaterali frutto di accordi. Quindi le norme del Diritto Ecclesiastico non costituiscono un corpo organico, ma sono rintracciabili in tutti i settori dell'ordinamento giuridico italiano. Tradizionalmente le fonti sono classificate come segue: | |
Fonti di provenienza unilaterale statale | |
Sono le norme prodotte da organi legislativi dello Stato:
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Fonti di provenienza unilaterale confessionale | |
Sono le norme emanate dalla Chiesa e quindi parte del diritto canonico alle quali l'ordinamento dello Stato riconosce efficacia giuridica. | |
Fonti di provenienza bilaterale | |
Sono le norme frutto di accordi tra Stato e Chiesa (dette norme entrano a far parte dell'ordinamento giuridico in quanto recepite da legge). | |
Fonti internazionali | |
Sono le norme di emanazione sovranazionale, cioè provenienti da organismi internazionali ed incisive sulla materia ecclesiastica:
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Voci correlate | |