Omnium In Mentem

Da Cathopedia, l'enciclopedia cattolica.
100%Decrease text sizeStandard text sizeIncrease text size
Share/Save/Bookmark
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Omnium in mentem
Lettera apostolica di Benedetto XVI
in forma di Motu proprio
Stemma Pontificio Benedetto XVI.svg
[[File:{{{immagine}}}|250px|center]]
Data 26 ottobre 2009
(V di pontificato)
Approvazione {{{approvazione}}}
Traduzione del titolo
Argomenti trattati Vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico riguardo al diaconato e al matrimonio
Lettera apostolica precedente Ecclesiae Unitatem
Lettera apostolica successiva

(IT) Testo integrale sul sito della Santa Sede.

Tutti i documenti di Benedetto XVI
Tutte le Lettere apostoliche

Tutti i motu proprio

Omnium in mentem è il titolo della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio promulgata da papa Benedetto XVI il 26 ottobre 2009. Essa cambia alcuni canoni del Codice di Diritto Canonico:

  • Il can. 1008 diventa:
« Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio»
  • Il can. 1009 d'ora in poi avrà tre paragrafi, nel primo e nel secondo dei quali si manterrà il testo del canone vigente, mentre nel terzo si avrà:
« Coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità»
  • Il testo del can. 1086 § 1 viene così modificato:
« È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa Cattolica o in essa accolta, e l’altra non battezzata. »
  • Il can. 1117 viene così modificato:
« La forma qui sopra stabilita deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, salve le disposizioni del canone 1127 § 2. »
  • Il canone 1124 diviene:
« Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità. »
Voci correlate
Collegamenti esterni