Omnium In Mentem
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| Omnium in mentem Lettera apostolica di Benedetto XVI in forma di Motu proprio | |
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| Data |
26 ottobre 2009 (V di pontificato) |
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| Argomenti trattati | Vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico riguardo al diaconato e al matrimonio |
| Lettera apostolica precedente | Ecclesiae Unitatem |
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(IT) Testo integrale sul sito della Santa Sede. | |
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Omnium in mentem è il titolo della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio promulgata da papa Benedetto XVI il 26 ottobre 2009. Essa cambia alcuni canoni del Codice di Diritto Canonico:
- Il can. 1008 diventa:
| « | Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio. » | |
- Il can. 1009 d'ora in poi avrà tre paragrafi, nel primo e nel secondo dei quali si manterrà il testo del canone vigente, mentre nel terzo si avrà:
| « | Coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità. » | |
- Il testo del can. 1086 § 1 viene così modificato:
| « | È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa Cattolica o in essa accolta, e l’altra non battezzata. » | |
- Il can. 1117 viene così modificato:
| « | La forma qui sopra stabilita deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, salve le disposizioni del canone 1127 § 2. » | |
- Il canone 1124 diviene:
| « | Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità. » | |
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