Ordinario
Ordinario è un termine del Diritto canonico con il quale ci si riferisce a chi detiene la potestà di governo nella Chiesa.
« | Col nome di Ordinario nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368[1]; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria. » | |
(Codice di Diritto Canonico, Can. 134 §1)
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Ordinario è quindi:
- il papa nei confronti di tutta la Chiesa cattolica;
- il Vescovo diocesano, il Vicario Generale e quello Episcopale nei confronti dei fedeli della loro diocesi;
- coloro che sono preposti ad una chiesa particolare (prelatura territoriale o abbazia territoriale, vicariato apostolico, prefettura apostolica, amministrazione apostolica eretta stabilmente) nei confronti dei loro fedeli;
- i superiori maggiori degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio nei confronti dei membri delle stesse.
A parte i Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica, l'Ordinario è detto anche Ordinario del luogo[2].
La qualifica di Ordinario ha il significato di attribuire la potestà esecutiva al Vescovo e ai suoi collaboratori ai quali viene riconosciuta. Dove il Codice vuole indicare il solo Vescovo diocesano, escludendo i suoi vicari generale e/o episcopale, parla espressamente di vescovo diocesano[3].
Funzioni
L'Ordinario esercita la potestà esecutiva; dispensa anche i fedeli dall'osservanza delle leggi disciplinari, escluse le leggi penali, processuali, e quelle riservate alla Sede Apostolica. Ha il compito di vigilare sull'amministrazione dei beni della Chiesa.
L'Ordinario del luogo ha inoltre altri compiti:
- esercita la cura pastorale delle associazioni di fedeli;
- spetta a lui concedere la licenza di celebrare l'Eucarestia in luoghi di culto di Chiese non in piena comunione con la cattolica;
- nomina gli insegnanti di religione e vigila sulla loro attività.
Note | |||||||
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Voci correlate | |||||||