Pena
In diritto canonico la pena è il provvedimento emesso dall'autorità della Chiesa per infliggere sanzioni penali in occasione di gravi delitti ai fini della tutela della disciplina ecclesiale.
Essa si applica quindi per garantire l'incolumità della retta convivenza in seno alla vita della comunità ma viene eseguita da parte della potestà con estrema prudenza e non senza previa valutazione della sua effettiva necessità come anche della possibilità di ricorrere al altri espedienti. Se ne prevede la sospensione quando essa si manifesti di danno per il singolo e per la collettività.
La pena, generalmente, consiste in una privazione, ma può anche riguardare un'imposizione di una penitenza o di un'azione da compiere a rimedio del male commesso; le privazioni riguardano i beni di cui la Chiesa dispone, sia di carattere temporale che spirituale.
Le pene vengono inflitte in ragione della finalità a cui vertono: si parla di pena medicinale, detta anche censura, quando nell'infliggerla si ha di mira l'emendazione del reo e la sua piena riammissione nella comunità. I canoni 1331 - 1333 del Codice di Diritto Canonico stabiliscono, fra le pene medicinali, la scomunica, l'interdetto, la sospensione con cui si vieta l'uso dei mezzi atti alla salvezza. Le pene medicinali hanno come unico scopo la redenzione del colpevole ma diventano abusanti e dannose nei suoi confronti nonché motivo di ingiustizia quando questi abbia già deciso di tornare sulla retta via.
La pena espiatoria è invece finalizzata all'espiazione della colpa per il delitto commesso, il ripristino della tranquillità e dell'ordine e la rimozione dello scandalo, lasciando tuttavia la possibilità di condurre una vita in stato di grazia e di accedere ai Sacramenti. Ciò che si ambisce nella pena espiatoria, prescindendo dal recupero del reo, è la salvaguardia del bene comune della comunità e per questo le pene espiatorie vengono inflitte quando tutti gli altri mezzi sono risultati vani per la conversione di chi ha sbagliato. Fra queste può essere compresa la dimissione dallo stato clericale per i presbiteri.