Vai al contenuto

Interdetto

Da Cathopedia, l'enciclopedia cattolica.
100%Decrease text sizeStandard text sizeIncrease text size
Share/Save/Bookmark

L'interdetto è una pena[1] o censura, con la quale la Chiesa proibisce a un reo di delitto di celebrare atti di culto e di accedere ai Sacramenti[2].

Effetti

In pratica l'interdetto vieta[3]:

Chi è colpito dall'interdetto può partecipare alla Messa, anche attivamente (risposte, canti), a modo di semplice fedele (non di ministro)

Se l'interdetto fu inflitto o dichiarato, e se il reo intenta di prendere parte come ministro all'Eucaristia o a altra forma di culto pubblico, deve esserne allontanato o si deve sospendere la celebrazione, a meno che non vi sia una causa grave per non farlo[4].

A differenza della scomunica, l'interdetto non vieta l'esercizio di funzioni o uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, né vieta di porre atti di governo. Non colpisce quindi la comunione giuridica del reo con la Chiesa, ma solo l'esercizio del culto, e in particolare la celebrazione dell'Eucaristia.

Casi in cui vi si incorre

Incorre nell'interdetto latae sententiae:

Casi in cui va inflitto

Il Codice indica l'interdetto come pena da infliggere:

  • a "chi pubblicamente suscita rivalità e odi da parte dei sudditi contro la Sede Apostolica o l'Ordinario per un atto di potestà o di ministero ecclesiastico, o eccita i sudditi alla disobbedienza nei loro confronti" (si può infliggere anche altra giusta pena)[10];
  • a chi promuove o dirige "una associazione che complotta contro la Chiesa[11];
  • a "chi per simonia celebra o riceve un Sacramento" (può essere inflitta anche la sospensione)[12].

La remissione

Ha facoltà di rimettere l'interdetto e le altre censure, purché siano latae sententiae non dichiarate e non riservate alla Sede Apostolica, il canonico penitenziere, sia della chiesa cattedrale sia della chiesa collegiale. Ha tale facoltà in forza dell'ufficio[13].

Può assolvere da ogni peccato e rimettere ogni censura, e quindi anche l'interdetto, "ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni", nei confronti di tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte[14].

L'interdetto latae sententiae non dichiarato può essere rimesso "in foro interno sacramentale" se al penitente è gravoso "rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente provveda"[15]. In tal caso "il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno". Il ricorso "può essere fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del penitente"[16].

Note
  1. ↑ Nel Diritto Canonico le pene hanno sempre carattere medicinale, cioè sono volte al rinsavimento del reo, e non alla sua punizione.
  2. ↑ Codice di Diritto Canonico, can. 1332.
  3. ↑ Francesco Coccopalmerio (1983), p. 314-315.
  4. ↑ Can. 1332, che richiama il can. 1331.
  5. ↑ Can. 1370.
  6. ↑ Can. 1378, 1.
  7. ↑ Can. 1378, 2.
  8. ↑ Can. 1390 §1.
  9. ↑ Can. 1394 §2.
  10. ↑ Can. 1373.
  11. ↑ Can. 1374.
  12. ↑ Can. 1380.
  13. ↑ Can. 508.
  14. ↑ Can. 976.
  15. ↑ Can. 1357 §1.
  16. ↑ Can. 1357 §2.
Bibliografia
Voci correlate

Invia un Suggerimento

Hai feedback o suggerimenti su questa pagina? Faccelo sapere! Riceverai un'email per confermare il suggerimento prima della pubblicazione.