Romanus Pontifex
Romanus Pontifex Bolla pontificia di Niccolò V | |
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Data | 8 gennaio 1454 (VII di pontificato) |
Traduzione del titolo | Il romano pontefice |
Argomenti trattati | Patrocinio all'esplorazione portoghese |
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Romanus Pontifex è una bolla di Papa Niccolò V datata 8 gennaio 1454 rivolta al re del Portogallo Alfonso V (1438-1481), nella quale viene incoraggiata e benedetta l'esplorazione e conquista portoghese nelle coste africane dell'Atlantico. Nel contesto dell'espansione islamica (cfr. la precedente caduta di Costantinopoli nel 1453) il papa esorta (tra i molti altri privilegi economici, militari, ecclesiali) ad appropriarsi di beni e persone delle popolazioni non cristiane incontrate, anche riducendole in "perpetua schiavitù" (perpetuam servitutem).
Il contenuto della bolla è affine alla precedente bolla Dum Diversas (16 giugno 1452), dove veniva ancora esortata la conquista portoghese e la riduzione in schiavitù. Ma quanto a questo aspetto, il documento è in contrasto con l'abolizionismo ribadito in numerosi (e poco efficaci) documenti papali nel 1434, 1462, 1537, 1591, 1639, 1741, 1839, 1888, 1890, 1912 (cfr. Condanne moderne alla schiavitù).
Testo
Testo latino[1] | Traduzione italiana[2] |
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Nicolaus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Romanus pontifex, caelestis clavigeri successor et vicarius Iesu Christi, cuncta mundi climata omniumque nationum in illis degentium qualitates paterna consideratione discutiens, ac salutem querens et appetens singulorum, illa propensa deliberazione, salubriter ordinat et disponit quae grata Divine Maiestati fore conspicit et per quae oves sibi divinitus creditas ad unicum ovile dominicum reducat, et acquirat eis felicitatis aeternae praemium, ac veniam impetret animabus, quae eo certius, auctore Domino, provenire credimus, si condignis favoribus et specialibus gratiis eos catholicos prosequamur reges et principes, quos, veluti Christiane fidei athletas et pugiles intrepidos, non modo Saracenorum caeterorumque infidelium Christiani nominis inimicorum feritatem reprimere, sed etiam ipsos eorumque regna ac loca, etiam in longissimis nobisque incognitis partibus consistentia, pro defensione et augmento fidei, debellare suoque temporali dominio subdere, nullis parcendo laboribus et expensis, facti evidentia cognoscimus; ut reges et principes ipsi, sublatis quibusvis dispendiis, ad tam saluberrimum tamque laudabile prosequendum opus semper amplius animentur.
3. Exinde quoque multi Ghinei et alii nigri vi capti, quidam etiam, non prohibitarum rerum permutatione seu alio legitimo contractu emptionis, ad dicta sunt regna transmissi. Quorum inibi copioso numero ad Catholicam fidem conversi extiterunt, speraturque, divina favente clementia, quod si huiusmodi cum eis continuetur progressus, vel populi ipsi ad fidem convertentur, vel saltem multorum ex eis animae Christo lucrifient.
ad obviandum praemissis, ac pro suorum iuris et possessionis conservatione, sub certis tunc expressis gravissimis poenis prohibuerint et generaliter statuerint quod nullus, nisi cum suis nautis et navibus et certi tributi solutione, obtentaque prius desuper expressa ab eodem rege vel infante licentia, ad dictas provincias navigare, aut in earum portibus contractare, seu in mari piscari presumeret, tamen successu temporis evenire posset quod aliorum regnorum seu nationum personae, invidia, malitia, aut cupiditate ductae, contra prohibitionem praedictam, absque licentia et tributi solutione huiusmodi, ad dictas provincias accedere, et in sic acquisitis provinciis, portibus, insulis, ac mari navigare, contractare, et piscari presumerent et exinde, inter Alfonsum Regem ac infantem, qui nullatenus se in iis sic deludi paterentur, et presumentes predictos, quamplura odia, rancores, dissensiones, guerrae, et scandala in maximam Dei offensam et animarum periculum, verisimiliter subsequi possent et subsequerentur. 5. Nos, premissa omnia et singula debita meditatione pensantes, ac attendentes quod, cum olim praefato Alfonso Regi quoscunque Saracenos ac paganos, aliosque Christi inimicos ubicunque constitutos, ac regna, ducatus, principatus, dominia, possessiones, et mobilia et immobilia bona quaecunque per eos detenta ac possessa invadendi, conquirendi, expugnandi, debellandi et subiugandi, illorumque personas in perpetuam servitutem redigendi, ac regna, ducatus, comitatus, principatus, dominia, possessiones et bona sibi et successoribus suis applicandi, appropriandi, ac in suos successorumque suorum usus et utilitatem convertendi, aliis nostris litteris plenam et liberam, inter caetera, concesserimus facultatem; dictae facultatis obtentu, idem Alfonsus Rex, seu ipsius auctoritate praedictus infans iuste et legitime insulas, terras, portus, et maria huiusmodi acquisivit ac possedit et possidet, illaque ad eundem Alfonsum Regem et ipsius successores de iure spectant et pertinent;
ipsique Alfonsus Rex, successores et infans in iam acquisitis et per eum acquirendis provinciis, insulis, ac locis quascunque Ecclesias, monasteria, et alia pia loca fundare, ac fundari et construi, necnon quascumque voluntarias personas ecclesiasticas, seculares, quorumvis etiam mendicantium ordinum regulares, de superiorum tamen suorum licentia, ad illa transmittere, ipsaeque personae inibi etiam, quae advenerint, commorari, ac quorumcumque in dictis partibus existentium vel accedentium confessiones audire, illisque auditis, in omnibus, praeterquam sedi praedictae reservatis casibus, debitam absolutionem impendere ac poenitentiam salutarem iniungere, necnon ecclesiastica sacramenta ministrare valeant libere ac licite decernimus, ipsique Alfonso et successoribus suis, Regibus Portugalliae, qui erunt in posterum, et infanti praefato concedimus et indulgemus. 7. Ac universos et singulos Christi fideles, ecclesiasticos, saeculares, et ordinum quorumcumque regulares, ubilibet per orbem constitutos, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, vel praeminentiae fuerint, etiamsi archiepiscopali, episcopali, imperiali, regali, ducali, seu alia quacumque maiori ecclesiastica seu mundana dignitate praefulgeant, obsecramus in Domino, et per aspersionem sanguinis Domini nostri Iesu, cuius, ut praemittitur, res agitur, exhortamur, eisque in remissionem suorum peccaminum iniungimus, necnon hoc perpetuo prohibitionis edicto districtius inhibemus, ne ad acquisita seu possessa nomine Alfonsi Regis, aut in conquisita huiusmodi consistentia provincias, insulas, portus, maria et loca quaecumque, seu alias ipsis Saracenis, infidelibus vel paganis arma, ferrum, lignamina aliaque a iure Saracenis deferri prohibita quoquomodo, vel etiam, absque speciali ipsius Alfonsi Regis et successorum suorum et infantis licentia, merces et alia a iure permissa deferre, aut per maria huiusmodi navigare, seu deferri vel navigari facere, aut in illis piscari, seu de provinciis, insulis, portibus, maribus et locis seu aliquibus eorum aut de conquista huiusmodi se intromittere, vel aliquid, per quod Alfonsus Rex et successores et infans praedicti quominus acquisita et possessa pacifice possideant, ac conquestam huiusmodi prosequantur et faciant, per se vel alium seu alios, directe vel indirecte, opere vel consilio, facere aut impedire quoquomodo presumant.
8. Qui vero contrarium fecerit, ultra poenas contra deferentes arma et alia prohibita Saracenis quibuscumque iure promulgatas, quas illos incurrere volumus ipso facto, si personae fuerint singulares, excommunicationis sententiam incurrant; si communitas vel universitas civitatis, castri, villae, seu loci, ipsa civitas, castrum, villa, seu locus interdicto subiaceant eo ipso; nec contrafacientes ipsi vel aliqui eorum ab excommunicationis sententia absolvantur, nec interdicti huiusmodi relaxationem, apostolica seu alia quavis auctoritate obtinere possint, nisi ipso Alfonso et successoribus ac infanti prius pro praemissis congrue satisfecerint, aut desuper amicabiliter concordaverint cum eisdem, mandantes per apostolica scripta venerabilibus fratribus nostris Archiepiscopo Ulixbonensi, Silvensi ac Ceptensi Episcopis, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se vel alium seu alios, quoties, pro parte Alfonsi Regis et illius successorum ac infantis praedictorum vel alicuius eorum desuper fuerint requisiti, vel aliquis ipsorum fuerit requisitus, illos, quos excommunicationis et interdicti sententias huiusmodi incurrisse constitit, tamdiu dominicis aliisque festivis diebus in ecclesiis, dum inibi maior populi multitudo convenerit ad divina, excommunicatos et interdictos, aliisque penis praedictis innodatos fuisse et esse auctoritate apostolica declarent et denuntient, necnon ab aliis nunciari, et ab omnibus arctius evitari faciant, donec pro praemissis satisfecerint seu concordaverint, ut prefertur. 9. Contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo; non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, caeterisque contrariis quibuscunque. 10. Caeterum, ne presentes littere, quae a nobis, de nostra certa scientia et matura desuper deliberatione praehabita, emanarunt, ut praefertur, de subreptionis aut nullitatis vitio a quoquam imposterum valeant impugnari, volumus, et auctoritate apostolica, scientia ac potestate praedictis, harum serie decernimus pariter et declaramus, quod dictae litterae et in eis contenta, de subreptionis vel obreptionis vel nullitatis, etiam ex ordinariae, vel alterius cuiuscunque potestatis, aut quovis alio defectu impugnari, illarumque effectus retardari vel impediri nullatenus possint, sed in perpetuum valeant ac plenam obtineant roboris firmitatem; irritum quoque sit et inane, si secus super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. 11. Et insuper, quia difficile foret praesentes nostras litteras ad quaecunque loca deferre, volumus et, dicta auctoritate, harum serie decernimus quod earum transumpto manu publica, et sigillo episcopalis vel alicuius superioris ecclesiasticae curiae munito, plena fides adhibeatur et perinde stetur, ac si dicte originales litterae forent exhibitae vel ostensae; et excommunicationis aliaeque sententiae in illis contentae, infra duos menses, computandos a die qua ipse praesentes litterae seu cartae vel membranae earum tenorem in se continentes valvis ecclesiae Ulixbonensi affixae fuerint, perinde omnes et singulos contrafacientes supradictos ligent, ac si ipse praesentes litterae eis personaliter et legitime intimatae ac presentatae fuissent.
Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto, sexto idus ianuarii, pontificatus nostri anno octavo. |
Niccolò (V) vescovo, servo dei servi di Dio, a ricordo perpetuo della cosa. Il romano pontefice, successore del celeste chiavigero (san Pietro) e vicario di Gesù Cristo, interessandosi con paterna considerazione a tutti i climi del mondo e alle qualità di tutte le nazioni che vi dimorano, desiderando e cercando la salvezza di ogni singolo, salutarmente ordina e dispone con attenta deliberazione le cose che egli sa gradite alla Divina Maestà e con le quali può condurre le pecore, affidategli per ordine divino all'unico ovile del Signore e acquisti per esse il premio della felicità eterna e venga il perdono per le loro anime. E crediamo che ciò potrà più sicuramente provenire dall'azione di Dio, se ricompenseremo con particolari favori e speciali grazie quei re e principi cattolici, di cui conosciamo fatti evidenti che come atleti e intrepidi combattenti della fede cristiana non solo reprimono la ferocia dei Saraceni e degli altri infedeli nemici dei Cristiani, ma anche conquistano i loro regni e luoghi, anche se esistenti in lontanissime e incognite parti da noi, per la difesa e l'aumento della fede, li sconfiggono e li assoggettano al loro dominio temporale, nulla risparmiando in fatiche e spese; affinché gli stessi re e prìncipi, sollevati da ogni possibile ostacolo, siano animati a proseguire sempre più tale salutare e lodabile opera. 1. Recentemente ci è pervenuta notizia, non senza ingente gioia e letizia della nostra mente, che il nostro diletto figlio, il nobile Enrico, infante di Portogallo, zio del nostro carissimo figlio in Cristo Alfonso (V), re illustre dei regni di Portogallo e Algarve, ereditando le vestigia di Giovanni (I) di famosa memoria, suo genitore re dei regni suddetti e acceso di zelo per la salvezza delle anime e di ardore per la fede, come soldato cattolico e vero di Cristo Creatore di tutte le cose e acerrimo e fortissimo difensore e intrepido combattente della fede, ha sempre aspirato, fin dall'ingresso nell'età, a divulgare, lodare e venerare il gloriosissimo nome del Creatore per tutto il mondo, anche nei luoghi più remoti e incogniti e anche ricondurre in grembo alla sua fede vivificante, per la quale fummo redenti, anche i perfidi nemici della Croce, specialmente i Saraceni e tutti gli altri infedeli. Noi abbiamo anche appreso che dopo che la città di Ceuta in Africa era stata soggiogata al dominio dal suddetto re Giovanni e dopo che molte guerre erano state combattute, anche in persona dallo stesso infante, a nome del suddetto re (Giovanni), contro i suddetti nemici e infedeli, non senza grandissimi disagi e spesa, pericoli e perdita di cose e di persone e l'uccisione di molti di loro, (l'infante), né indebolito né spaventato da tante imprese belliche, pericoli e danni, ma piuttosto ancor più ansioso di perseguire il suo scopo lodevole e pio, popolò di fedeli alcune isole solitarie del mare oceano (Atlantico) e vi fondò e costruì chiese e altri pii luoghi, nei quali si celebra il servizio divino. E per l'opera lodevole e l'industriosità di suddetto infante, moltissimi abitanti delle diverse isole esistenti nel detto mare, sono venuti a conoscenza del vero Dio, hanno ricevuto il santo battesimo, a lode e gloria dello stesso Dio e per la salvezza di molte anime, la propagazione della fede ortodossa e l'aumento del culto divino. 2. Inoltre poiché tempo fa venne notizia al suddetto infante che mai, o almeno da memoria d'uomo, era consueto navigare su tale mare oceano verso le coste meridionali e orientali, così incognite a noi, abitanti dell'occidente, che non abbiamo nessuna conoscenza certa delle genti di quelle parti, credette che avrebbe massimamente prestato ossequio a Dio, se con la sua opera e industriosità avesse fatto navigabile il mare fino agli Indiani, che si dice venerino il nome di Cristo, così da negoziare con loro e poterli coinvolgere come aiuto ai Cristiani contro i Saraceni e altri simili nemici della fede e conquistare certe genti e pagani che vivono in mezzo (tra Cristiani e Indiani), popoli infettati dalla setta del nefandissimo Maometto e predicare e far predicare il a loro incognito sacratissimo nome di Cristo: sempre sostenuto dall'autorità regia, da venticinque anni in qua, egli non cessò di inviare ogni anno schiere verso i suddetti regni, con massimi sforzi, pericoli e spese, con navi velocissime dette caravelle, per esplorare il mare e le province marittime verso le parti meridionali e il polo antartico. E così accadde che quando le navi esplorarono in tal modo molti porti, isole e mari, pervennero anche alla provincia di Guinea e occuparono alcune isole, porti e mari adiacenti alla provincia. Navigando ulteriormente pervennero alla foce di un largo fiume, considerato comunemente il Nilo (in realtà il fiume Senegal). E contro i popoli di quelle parti, nel nome di re Alfonso e dell'infante, per alcuni anni si ebbe la guerra e in essa numerose isole vicine furono sottomesse e possedute pacificamente e ancora sono possedute con il mare adiacente.
3. Da allora molti Guinei e altri negri catturati con forza e altri ottenuti con permutazione di cose non proibite, o con altro legittimo contratto d'acquisto, furono inviati nel regno suddetto (Portogallo). Di questi un copioso numero si convertì alla fede cattolica e si spera, favorente la divina clemenza, che se si continua tra loro un tale progresso, o questi popoli si convertiranno alla fede, o almeno le anime di molti di loro verranno acquistate a Cristo. 4. Come siamo stati informati, il re e l'infante suddetti, che con tanti pericoli, fatiche e spese e con la perdita di sudditi, molti dei quali morirono in quelle spedizioni e con solo l'aiuto di quei sudditi, fecero esplorare queste province e conquistarono e possederono in tal modo suddetti porti, isole e mari, come veri signori di essi, hanno temuto che alcuni, condotti dalla cupidigia, possano navigare verso quelle parti, desiderosi di usurpare od ostacolare il compimento, il risultato e la lode di tale opera, per portare o trasportare, sia per lucro che per malizia, ferro, armi, legni e altre cose e beni, i quali è proibito portare o trasmettere agli infedeli, o educare gli stessi infedeli nel modo della navigazione, con la quale diverrebbero per loro (il re e l'infante) nemici più forti e duri e in tal modo la prosecuzione (dell'esplorazione) sarebbe impedita o del tutto cessata, non senza grande offesa a Dio e ingente obbrobrio dell'intera Cristianità. Per impedire le suddette cose e per conservare il loro (del re e dell'infante) diritto e possesso, proibirono e stabilirono sotto gravissime pene che in generale nessuno, se non con propri (portoghesi) navi e marinai e pagando un certo tributo e ottenuta una esplicita licenza concessa prima dagli stessi re e infante, presuma di salpare verso le dette province, o di commerciare nei loro porti, o di pescare nel mare. Tuttavia nel tempo successivo potrebbe avvenire che persone di altri regni e nazioni, condotte da invidia, malizia e cupidigia, contro la suddetta proibizione, presumano, senza licenza e pagamento di tributo, di accedere alle dette province e raggiunte tali province, porti, isole e mari, di navigare, commerciare e pescare e dunque tra (loro e) il re Alfonso e l'infante, che in nessun modo si mostrerebbero sconfitti per loro, potrebbero conseguire e ne conseguiranno (di certo) grandi odi, rancori, dissensi, guerre e scandali, con massima offesa a Dio e pericolo delle anime. 5. Noi, pensando con debita meditazione a tutte e alle singole cose premesse, con altre nostre lettere, abbiamo già concesso, tra le altre cose, piena e completa facoltà al suddetto re Alfonso di invadere, conquistare, espugnare, sconfiggere e soggiogare tutti i Saraceni e pagani e altri nemici di Cristo ovunque vivono e i loro regni, ducati, principati, signorie, possessi e tutti i beni mobili e immobili da loro detenuti o posseduti e le loro persone ridurre in perpetua schiavitù e di occupare, appropriarsi e convertire a proprio uso e profitto proprio e dei suoi successori tali regni, ducati, contee, principati, signorie, possessioni e beni.
E non è stato finora né è lecito, per qualsiasi altro dei fedeli in Cristo senza speciale licenza di re Alfonso e dei suoi successori, intromettersi in qualche modo; affinché il re Alfonso e i suoi successori e l'infante possano compiere e compiano questa opera sincera e piissima e illustre e degnissima di essere ricordata in ogni tempo, la quale, per la salvezza delle anime, l'aumento della fede e la sconfitta dei suoi nemici, consideriamo una cosa che attiene Dio, la sua fede e la chiesa universale, con tanta maggior perfezione in quanto, rimosso ogni ostacolo, si vedranno più fortificati da favori e grazie concessi da noi e dalla Sede Apostolica. Pienamente informati circa tutte e singole le cose premesse, con nostra propria iniziativa, senza alcuna sollecitazione da parte di re Alfonso e dell'Infante, o petizione presentata da alcuno per conto loro, dopo matura deliberazione, noi decretiamo e dichiariamo con autorità apostolica e per sicura conoscenza, per la pienezza del potere apostolico, che le suddette lettere di concessione, il cui contenuto vogliamo che sia osservato come se fosse incluso parola per parola nella presente (lettera), insieme a tutte e singole le clausole in esse contenute, siano estese a Ceuta e ai predetti luoghi e a qualunque altro, anche se acquisito prima della facoltà data da suddette lettere e a quelle province, isole, porti e mari, qualunque esse siano, che per l'avvenire siano strappate, in nome del detto re Alfonso e dei suoi successori e dell'infante, dalle mani degli infedeli o pagani in quelle e nelle regioni contigue e più lontane e remote. Noi decretiamo anche che per forza della facoltà di quelle e della presente lettera, i luoghi già acquisiti e quelli che lo saranno in futuro, dopo la loro acquisizione, spettino e appartengano in perpetuo di diritto al re Alfonso, ai suoi successori e all'infante e che la conquista, che con queste lettere dichiariamo dai capi di Borador e Nam fino a tutta la Guinea e cioè verso le coste meridionali, appartengono e apparterranno in perpetuo a re Alfonso, ai suoi successori e all'infante e a nessun altro. Noi anche decretiamo e dichiariamo con la presente, che re Alfonso e i suoi successori e l'infante, qualunque proibizione, statuto e mandato, anche penale e riguardante l'imposizione di qualsiasi tipo di tributo, ora e in futuro possono liberamente e lecitamente disporre e ordinare, circa questi territori, le proprie cose e gli altri loro domìni. E per un più potente diritto e una garanzia, doniamo, concediamo e assegniamo in perpetuo con la presente le province, isole, porti, luoghi e mari (qualunque siano la loro conformazione, numero e qualità), che sono già stati acquisiti e che lo saranno in futuro, dai suddetti capi di Borador e Nam, a re Alfonso e ai suoi successori, re dei suddetti regni e all'infante. 6. Inoltre, poiché è in molti modi opportuno per il conseguimento dell'opera, i suddetti re Alfonso e i successori e l'infante e le persone che guidano, o altri che guideranno, secondo la concessione fatta al suddetto re Giovanni da Martino V di felice memoria e un'altra fatta al re Alfonso di famosa memoria, re degli stessi regni, padre dello stesso re Alfonso, da Eugenio IV di pia memoria, pontefici di Roma nostri predecessori, noi garantiamo che le persone suddette possono in ognuno dei suddeti luoghi, a saraceni e infedeli, comprare e vendere qualsiasi cosa, bene e vitto, secondo come riterranno conveniente e concludere qualsiasi contratto, transazione, affare, acquisto e negozio e trasportare qualsiasi merce, a meno che non siano metalli, legni, fune, navi, armature da vendere agli stessi Saraceni e infedeli; ed essi possono anche fare, compiere ed effettuare nelle suddette cose tutte quelle altre azioni, opportune e necessarie.
gli stessi re Alfonso, i successori e l'infante, nelle province, isole e luoghi già acquisiti o da acquisire, possono fondare e far fondare e costruire chiese, monasteri e altri pii luoghi e possono inviarvi qualunque persona volontaria, ecclesiastici, secolari e anche regolari di qualche ordine mendicante (tuttavia con licenza dei loro superiori) e queste persone potranno dimorarvi per tutta la loro vita e accogliere le confessioni di qualsiasi persona, indigeno o forestiero di suddetti luoghi e dopo la confessione potranno concedere la debita assoluzione in tutti i casi, eccetto quelli riservati alla suddetta Sede, e imporre una salutare penitenza e potranno dispensare i Sacramenti della Chiesa liberamente e legalmente. Questo concediamo e permettiamo a Alfonso e i suoi successori, re del Portogallo, che regneranno dopo di lui e al suddetto infante. 7. E tutti e singoli i fedeli di Cristo, ecclesiastici, secolari e regolari di qualunque ordine, in qualsiasi parte del mondo vivono, di qualsiasi stato, grado, ordine, condizione o dignità sono, anche insigniti delle dignità arcivescovile, vescovile, imperiale, regale, ducale o di qualsiasi altra eccelsa dignità ecclesiastica o temporale, scongiuriamo nel Signore e per l'aspersione del sangue del Signore nostro Gesù (dal quale come suddetto quest'opera è condotta) ed esortiamo e ingiungiamo loro per la remissione dei loro peccati, e proibiamo strettamente, con questo editto perpetuo di divieto, di inviare in alcun modo ai Saraceni, agli infedeli o pagani, armi, ferro, legni e altre cose che la legge proibisce e di importarli in qualsiasi provincia, isola, porto, mare e luogo, acquisito o posseduto in nome di re Alfonso, o situato in una regione conquistata o altrove. E anche non presumano fare o impedire in alcun modo, senza una licenza speciale di re Alfonso e dei suoi successori e dell'infante, di trasportare merci e altre cose permesse dalla legge, o di navigare in tali mari, o farli percorrere e navigare, o pescare in essi, o intervenire nelle dette province, isole, porti, mari e luoghi o in alcuno di essi, o di interferire con tale conquista o di perseguire tale conquista personalmente o per altri, direttamente o indirettamente, con opere o con consigli, o di agire ostacolando in tal modo i suddetti re Alfonso e i suoi successori e l'infante, che sia loro impedito il pacifico possesso dei territorii, conquistati e occupati, e il progredire e il compirsi della loro conquista. 8. Coloro che faranno il contrario, oltre che nelle pene contro coloro che inviano ai Saraceni armi e altre cose proibite dalla legge, nelle quali vogliamo che incorrano ipso facto, incorreranno, se sono singole persone, nella sentenza di scomunica; se invece sono una comunità o corporazione di una città, castello, villaggio o luogo, queste città, castello, villaggio o luogo saranno colpiti da interdetto. I contravventori non saranno assolti dalla sentenza di scomunica, né individualmente né collettivamente, né potranno ottenere che venga rilasciato un interdetto di tal genere per autorità apostolica o qualsiasi altra, se prima non avranno dato congrua soddisfazione ai suddetti Alfonso e successori e infante, o non avranno raggiunto con loro un amichevole accordo sulla questione. Con questi scritti apostolici ordiniamo ai nostri fratelli, l'arcivescovo di Lisbona e i vescovi di Silves e Ceuta, che loro (o due o uno di loro), per sé o per altro o per altri, per quante volte sarà loro richiesto da parte dei suddetti re Alfonso e i suoi successori e l'infante o di uno di loro, dichiarino e annuncino e lo facciano annunciare da altri per apostolica autorità, la domenica e gli altri giorni di festa, nella chiese, quando grande moltitudine di popolo si congrega per le cose divina, che coloro che sono manifestamente incorsi in tali sentenze di scomunica e interdetto, sono stati e sono scomunicati e posti sotto interdetto e sono obbligati a subire tutte le altre pene come stabilito sopra e rigorosamente evitare da tutti, finché non avranno dato soddisfazione o raggiunto un accordo, come detto sopra. 9. I contravventori saranno colpiti da censura ecclesiastica senza diritto di appello, nonostante qualsiasi costituzione e ordinanza apostolica o altra disposizione in contrario. 10. Per le altre cose, la presente lettera che è stata da noi emanata, come detto sopra, con nostra certa conoscenza e dopo matura deliberazione, affinché non possa essere impugnata da qualcuno come surrettizia o nulla, vogliamo, decretiamo e dichiariamo per autorità apostolica, conoscenza e potere suddetti, che questa lettera e le cose in essa contenute nessuno possa impugnare, né ritardarne l'effetto, né annullare per qualunque difetto presso il potere ordinario o di altro tipo, ma che sia valida in perpetuo e ottenga piena e forte autorità. E sia invalido e nullo se qualcuno, con qualsiasi autorità, scientemente o no, tentasse qualcosa di contrario a queste cose. 11. Inoltre, poiché sarebbe difficile portare la nostra presente lettera in ogni luogo, vogliamo e decretiamo, per la suddetta autorità, che sia data piena fede a trascrizioni per mano pubblica e munite col sigillo di un vescovo o di altro superiore di curia ecclesiastica, come se questa lettera originale fosse esposta o affissa e le sentenze di scomunica e le altre in essa contenute, entro due mesi contando dal giorno in cui questa stessa presente lettera o una carta o pergamena dello stesso contenuto saranno affissi alla porta della chiesa di Lisbona, colpiranno tutti e i singoli che contrastano suddette cose, come se la presente lettera fosse reso presentata a loro personalmente e legittimamente. 12. Dunque a nessuno sia lecito, questa pagina di nostra dichiarazione, costituzione, donazione, concessione, assegnazione, decreto, supplica, esortazione, ingiunzione, inibizione, mandato e volontà, infrangere o temerariamente contrariare. Ma se alcuno si attentasse a ciò, sappia che incorrerà nell'indignazione dell'Onnipotente Dio e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo. Dato a Roma in San Pietro, nell'anno dell'Incarnazione del Signore 1454, 8 gennaio, anno ottavo del nostro pontificato. |
Note | |
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Bibliografia | |
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