Provida Mater Ecclesia




Provida Mater Ecclesia Costituzione apostolica di Pio XII VIII di XLIX di questo papa | |
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Data |
2 febbraio 1947 (VIII di pontificato) |
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Argomenti trattati | Approvazione dello statuto generale degli Istituti Secolari |
Costituzione apostolica precedente | Vacantis Apostolicae Sedis |
Costituzione apostolica successiva | Sacramentum Ordinis |
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Provida Mater Ecclesia è una costituzione apostolica di papa Pio XII pubblicata il 2 febbraio 1947. La costituzione riconosce gli Istituti secolari come una nuova forma di consacrazione ufficiale nella Chiesa cattolica[1].
Il documento approva la consacrazione secolare dei laici che, pur rimanendo "nel mondo", possono vivere una vita consacrata, fino ad allora prerogativa dei religiosi. Il carisma specifico degli istituti secolari unisce gli elementi di una vita consacrata vissuta secondo i consigli evangelici, non obbligatoriamente in comunità religiosa. Pio XII li descrisse come « società, ecclesiastiche o laiche, i cui membri fanno professione dei consigli evangelici, vivendo in una condizione secolare ai fini della perfezione cristiana e del pieno apostolato»[2].
Pur non vivendo in comunità, i membri si riuniscono periodicamente[3]. A differenza delle società apostoliche dedicate a un particolare lavoro, gli istituti secolari sono organizzazioni di laici cattolici affini o chierici che condividono una certa visione vissuta personalmente.
La costituzione Provida Mater Ecclesia, unitamente alla lettera di Pio XII Primo Feliciter[4] e all'istruzione Cum Sanctissimus[5] della Congregazione dei Religiosi, fornisce la base affinché gli istituti secolari cattolici possano ricevere la propria normativa[6].
Note | |
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