Immortale Dei
Immortale Dei Lettera enciclica di Leone XIII XVI di LXXXVI di questo papa | |
Data |
1 novembre 1885 (VIII di pontificato) |
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Traduzione del titolo | L'immortale (opera) di Dio |
Argomenti trattati | Costituzione cristiana degli Stati |
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(IT) Testo integrale sul sito della Santa Sede. | |
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Immortale Dei è un'enciclica di Papa Leone XIII, datata al 1 novembre 1885.
Con questo documento, sulla costituzione cristiana degli Stati, Leone XIII riprende alcune indicazioni contenute nella Diuturnum Illud, riaffermando l’accettazione da parte della Chiesa di qualsiasi forma di governo, purché orientata verso il bene comune dei cittadini.
In questa enciclica il Papa aggiunge che
« | « il diritto di comandare non è per sé stesso legato necessariamente a una forma di governo; ma in ogni forma di governo i governanti debbono avere riguardo a Dio, padrone supremo del mondo ». » |
Non si nega che le persone investite dell’autorità possano essere indicate dal popolo, anche se l’origine di quella autorità non è terrena ma divina. Nello stesso documento troviamo un invito ai cattolici a partecipare alla vita pubblica, tanto più che in ragione dei loro principi, i cattolici
« | « sono più che mai obbligati di recare nel maneggio degli affari integrità e zelo » » |
.
Il Papa precisa che può accadere che
« | « in qualche luogo, per gravissime e giustissime ragioni, non sia espediente di partecipare agli affari dello Stato, né di ricevere uffizi politici » (chiaro riferimento alla situazione politica italiana). » |
Tuttavia, l’orientamento generale dell’enciclica è chiaramente indirizzato all'idea di un impegno pieno del laicato cattolico nella vita politica e sociale degli Stati.
Sulle tracce di Tommaso d'Aquino, si affermano quindi i seguenti principi: coordinazione tra potere civile e potere ecclesiastico (ognuno dei quali è potestas maxima: si noti che la formula ritorna nell'attuale Costituzione Italiana nella versione: "lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani"); liceità della partecipazione popolare alla vita politica; tolleranza politica; anche verso forme religiose che la Chiesa cattolica non approva; proibizione di ogni tentativo di obbligare qualcuno al cattolicesimo; tutela della libertà (non della licenza).
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