Creator Omnium
Creator Omnium Bolla pontificia di Eugenio IV | |
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Data | 17 dicembre 1434 (IV di pontificato) |
Traduzione del titolo | Il creatore di tutte le cose |
Argomenti trattati | Condanna della schiavitù nelle isole Canarie |
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Creator Omnium è una bolla di Papa Eugenio IV del 17 dicembre 1434, nella quale viene condannata la schiavitù degli abitanti delle isole Canarie, e viene imposta la liberazione degli schiavi pena la scomunica entro 15 giorni dalla conoscenza della lettera.
La bolla viene spesso, ma non correttamente, indicata dalla storiografia come Sicut Dudum con data 13 gennaio 1435, titolo che rappresenta l’incipit del terzo paragrafo, riprendendo la versione abbreviata riportata negli Annali Ecclesiastici di Baronio.[1]
La bolla, promulgata in concomitanza con le grandi colonizzazioni e conquiste moderne, costituisce un precedente importante circa la condanna cattolica della schiavitù degli indigeni, poi ribadita in numerosi (e poco efficaci) documenti papali nel 1462, 1537, 1591, 1639, 1741, 1839, 1888, 1890, 1912 (cf. Condanne moderne alla schiavitù).
Contesto
Le isole Canarie, già note in epoca greco-romana, erano state riscoperte in seguito all'esplorazione del genovese Lanzerotto Maloncello, databile tra il 1310-1339. Questo permise la progressiva evangelizzazione del territorio, abitato da gente negroide, e aprì un contenzioso tra Spagna e Portogallo sul possesso delle isole. L'incertezza giurisdizionale la rese meta di razzie di predoni iberici, che non si curavano del fatto se gli indigeni fossero cristiani o meno. Negli anni 1430, quando le isole erano formalmente spagnole, il vicario delle isole Juan de Baeza e il vescovo locale Fernando de Talmonte segnalarono a Papa Eugenio le razzie di schiavi chiedendo di intervenire.[2] Il Papa accolse la richiesta promulgando la bolla Creator Omnium (17 dicembre 1434), indirizzata ai competenti vescovi spagnoli.
Contenuto
La bolla impone la scomunica immediata e irrevocabile degli schiavisti che non avessero liberato gli schiavi entro 15 giorni. Nella versione più breve (Sicut Dudum) spesso riportata dalla storiografia, oltre alla preoccupazione per la libertà dei fedeli o neofiti cristiani, accompagnata dal giudizio negativo sulla schiavitù e sulle azioni degli schiavisti (diversa illicita et nefaria commiserunt), le motivazioni addotte contro la schiavitù sono pastorali ed ecclesiali: si sottolinea come le razzie dei predoni "cattolici" potevano inibire conversioni e battesimi dei pagani (ab suscipiendi Baptismatis proposito retrahentes) mettendo in cattiva luce la fede cristiana (ac Christianae religionis non modicum detrimentum).
Nella versione integrale (Creator Omnium) sono premesse motivazioni antischiaviste di ordine teologico:
- Dio è ugualmente creatore di tutti gli uomini che sono fatti a sua immagine;
- il giogo della schiavitù è entrato nel mondo come conseguenza del peccato;
- il sacrificio di Cristo ha restituito alla libertà l'intero genere umano (genus humanum uotiue restitueret libertati);
- pur nelle imperfezioni del mondo presente, Papa e fedeli devono cercare di ripristinare lo stato di libertà degli uomini voluto da Dio.
Alcuni moderni storici con piglio anticattolico sminuiscono l'universalità della condanna ritenendola attinente solo a chi schiavizza indigeni battezzati o neofiti. In effetti la seconda enunciazione di scomunica (qui eosdem Canarios baptizatos, aut ad Baptismum voluntarie venientes) porta a pensare in tal senso. D'altro canto la prima enunciazione non pone distinguo religiosi nelle vittime (omnes et singulos utriusque sexus dictarum insularum olim habitatores Canarios nuncupatos), portando dunque a considerare la condanna come relativa alla prassi schiavistica in sé. E anche se fosse rivolta a tutelare solo i battezzati e coloro che si apprestano al battesimo (ad Baptismum voluntarie venientes), proteggerebbe comunque qualunque indigeno anche pagano, dato che virtualmente potrebbe anelare al battesimo.
Testo
Testo latino[3] | Traduzione italiana[4] |
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Creator omnium rerum Deus, ex precipui amoris feruore, ad sui ymaginem et similitudinem humanam formauit naturam et, ut eciam que prothoplausti preuaricacione eterne salutis dispendia incurrerat a perpetue seruitutis iugo eriperet, adueniente temporis plenitude, de summa celi arce, unigenitum suum filium ad huius seculi infima misit, ut ex purissima Uirgine Maria mortalitatis humane naturam assumeret ac tandem, crucis in ara, sui preciosi sanguinis prefusione, genus humanum uotiue restitueret libertati.
Nos ergo, licet insufficientibus meritis ipsius Creatoris uices gerentes in terris, pro singulorum christifidelium et potissime illorum qui, seruitutis iugo afflicti, libertatis gloria destituti censentur, statu felici ac successu prospero, inter assiduas quibus dietim urgemur solicitudinem curas, uoluntarios labores amplectimur, ut, per diligencie nostre ministerium, inter fideles quoslibet, salubris directionis et optate libertatis prodeat incrementum. Sane, sicut dudum venerabilis fratris nostri Fernandi, Rubicensi episcopi, inter christifideles ac habitatores jnsularum Canarie interpretis et ab eis ad sedem apostolicam nuncij destinati, aliorumque fideidignorum insinuacione intelleximus, licet in jnsulis predictis, quedam de Lancellot nuncupata, et nonnulle alie circumadiacentes jnsule, quarum habitatores et incole, solam legem naturalem imitantes, nullam antea fidelium aut hereticorum sectam nouerant, a paucis citra temporibus, diuina cooperante clemencia, ad orthodoxam catholicam fidem sint reducte, pro eo tamen quod, labente tempore, in quibusdam alijs ex predictis jnsulis gubernatores ac defensores idonei, qui illarum habitatores et incolas in spiritualibus et temporalibus ad rectam fidei obseruanciam dirigerent ac eorum res et bona grate tuerentur, defuerunt, nonnulli christiani, quod dolenter referimus, diuersis confictis coloribus et captatis occasionibus, ad prefatas insulas, cum eorum nauigijs, manu armata, incedentes, plures inibi, eciam iuxta ipsorum simplicitatem incaute raptos, utriusque sexus homines, nonnullos iam tunc baptismatis unda renatos et alios ex eis, sub spe ac pollicitacione quod eos uellent sacramento baptismatis insignire, eciam quandoque fraudulenter et deceptorie securitatis fide promissa et non seruata, secum captiuos eciam ad partes cismarinas duxerunt, bonis eorum prede expositis seu in eorum usus et utilitatem conuersis, nonnullos quoque ex habitatoribus et jncolis predictis subdiderunt perpetue seruituti ac aliquos personis alijs uendiderunt et alia contra eos diuersa illicita et nepharia commiserunt, propter que quamplurimi ex residuis dictarum jnsularum habitatoribus, seruitutem huismodi plurimum execrantes, prioribus erroribus remanent inuoluti, se propterea ab suscipiendi baptismatis proposito retrahentes, in grauem diuine maiestatis offensam et animarum periculum et christiane religionis non modicum detrimentum. Nos igitur, ad quos pertinet, presertim in premissis et circa ea, peccatorem quemlibet corrigere de peccato, non uolentes ea sub dissimulacione transire ac cupientes, prout ex debito pastoralis tenemur officij, quantum possumus salubriter prouidere, ac ipsorum habitatorum et incolarum afflictionibus, pio et paterno compacientes affectu, vniuersos et singulos principes temporales, dominos, capitaneos, armigeros, barones, milites, nobiles, communitates et alios quoscunque christifideles, cuiuscunque status, gradus uel condicionis fuerint, obsecramus in domino et, per aspersionem sanguinis Ihesu Christi, exhortamus eisque in remissionem peccaminum suorum iniuungimus ut et ipsi a premissis desistant et eorum subditos a talibus retrahant rigideque compescant. Et nichilominus vniuersis et singulis eisdem vtriusque sexus christifidelibus precipimus et mandamus quatenus, infra quindecim dierum spacium, a die publicacionis presencium, in loco in quo ipsi degant faciende, computandorum, omnes et singulos utriusque sexus dictarum jnsularum olim habitatores, canarios nuncupatus, tempore captionis eorum captos, quos seruituti subditos habent, pristine restituant libertati ac totaliter liberos perpetuo esse et, absque aliquarum pecuniarum exactione siue recepcione, abire dimittant; alioquin, lapsis diebus eisdem, excommunicacionis sentenciam ipso facto incurrant, a qua nisi apud sedem apostolicam uel per archiepiscopum Jspalensem pro tempore existentem, seu Fernandum episcopum antedictum, ac personis captiuatis huiusmodi prius et ante amnia libertati deditis et bonis eorum primitus restitutis, absolui nequant, preterquam in mortis articulo constituti. Similem excommunicacionis sentenciam incurrere uolumus omnes et singulos qui eosdem canarios baptisatos aut ad baptismum uoluntarie uenientes capere aut uendere uel seruituti subicere attemptabunt, a qua, aliter quam ut prefertur, nequeant absolutionis beneficium obtinere. Jlli, uero, qui exhotacionibus et mandatis nostris nuiusmodi humiliter paruerint cum effectu, preter nostram et apostolice sedis graciam et benedittionem, quam proinde uberius consequantur, eterne beatitudinis professores fieri fieri mereantur et a dextris Dei cum electis, perpetua requie, collocari. Nos, enim, vniversis et singulis patriarchis, archiepiscopis et episcopis ac dilectis filijs electis, abbatibus, prioribus, decanis, archidiaconis, prepositis, cantoribus, thesaurarijs et alijs ecllesiarum prelatis precipimus et mandamus quatenus presentes litteras ac in eis contenta, in ecclesijs, dominicis et festiuis ac alijs diebus oportunis, dum maior inibi populi multitudo conuenerit ad diuina, legant, publicent, intiment ac legi et publicari et intimari ac eciam in idiomate uulgari declarari procurent, ut sic illis quos tangunt plenius nota fiant et ipsi nequeant ignoranciam allegare. Volumus, autem, quod presentibus, per notarium seu tabellionem publicum, sub instrumento publico fideliter exemplatis, perinde stetur et plena fides adhibeatur, in iudicio et extra, quemadmodum adhiberetur et eisdem litteris presentibus staretur, si essent exhibite uel ostense. Nulli ergo, etc., nostri mandati et uoluntaris infringere, etc. Si quis, etc. Datum Florencie, anno jncarnacionis dominice millesimo quadrigentesimo XXXIIIJ, sexto decimo kalendas januarij, anno quarto. |
Dio creatore di tutte le cose, per il fervore del suo straordinario amore, ha costituito la natura umana a sua immagine e somiglianza, e, per riscattare dal giogo perpetuo della schiavitù anche ciò che era incorso nella perdita della salvezza eterna per il peccato del primo uomo, alla pienezza del tempo, mandò dalla sommità del cielo alle bassezze di questo mondo il suo Figlio unigenito, perché assumesse dalla castissima Vergine Maria la mortale natura umana e infine, sull’altare della croce, con l’effusione del suo prezioso sangue restituisse il genere umano alla desiderata libertà.
Noi dunque, facendo le veci del Creatore sulla terra – benché con meriti insufficienti –, per la felicità e la buona riuscita di ogni fedele cristiano, e soprattutto di coloro che, afflitti dal giogo della schiavitù, sono considerati privati della gloria della libertà, tra le costanti preoccupazioni dalle quali siamo ogni giorno assillati sosteniamo spontaneamente ogni sforzo affinché, per il servizio del nostro zelo, tra tutti i fedeli aumentino l’onestà salvifica e la libertà auspicata. Dunque, come abbiamo da poco (Sicut dudum) saputo dalla relazione del nostro venerabile fratello Fernando, vescovo di Rubicón, mediatore tra i fedeli cristiani e gli abitanti delle isole Canarie, e del nunzio designato da loro alla sede apostolica, e di altri testimoni degni di fede, benché nelle suddette isole quella chiamata Lanzarote e alcune altre isole adiacenti, i cui abitanti e cittadini, seguendo la sola legge naturale, non avevano in precedenza conosciuto alcun gruppo di cristiani o di eretici, siano state da poco tempo ricondotte alla fede cattolica ortodossa con l’aiuto della misericordia divina; tuttavia per il fatto che, con il passare del tempo, in alcune altre delle predette isole sono mancati governatori e protettori adeguati che guidassero i loro abitanti e cittadini nelle questioni spirituali e temporali all’osservanza della retta fede, alcuni cristiani (lo diciamo con dolore), dopo aver inventato diversi espedienti e sfruttato occasioni, giungendo alle predette isole con le loro navi e in armi, hanno portato con sé come prigionieri verso i territori al di qua del mare molti individui di entrambi i sessi, incautamente catturati anche grazie alla loro ingenuità, alcuni già rinati nell’acqua del battesimo e anche altri, con la speranza e la promessa che li avrebbero insigniti del sacramento del battesimo, e talvolta anche in modo fraudolento e ingannevole con una promessa non mantenuta di sicurezza. Dopo aver esposto i loro beni alla rapina o averli rivolti a loro uso e consumo, hanno sottoposto alcuni degli abitanti e cittadini suddetti alla schiavitù perpetua e ne hanno venduti alcuni ad altre persone e hanno commesso tanti altri crimini contro di loro, a causa dei quali molti degli abitanti rimasti delle suddette isole, disprezzando moltissimo una schiavitù di tal fatta, rimangono avviluppati nei precedenti errori, e per lo stesso motivo rinunciano al proposito di ricevere il battesimo, con grande offesa della divina maestà e pericolo delle anime e non piccolo danno della religione cristiana. Noi dunque, cui spetta di guarire dal peccato ogni peccatore, soprattutto riguardo alle cose dette sopra, non volendo ignorare queste cose fingendo di non vederle, e desiderando, come è nostro dovere secondo il ministero pastorale, provvedere per quanto possiamo in modo vantaggioso, ed essendo ben disposti con devoto e paterno affetto verso le sofferenze dei predetti cittadini e abitanti, preghiamo nel Signore tutti e ciascuno dei principi laici, i signori, i capitani, gli armigeri, i baroni, i soldati, i nobili, le comunità e tutti gli altri fedeli cristiani – di qualunque ceto, grado o condizione essi siano – e li esortiamo per l’effusione del sangue di Gesù Cristo e li obblighiamo per la remissione dei loro peccati a desistere dalle azioni menzionate, e a frenare i loro sudditi da esse e a contenerli con fermezza. E nondimeno ordiniamo e raccomandiamo a tutti e ciascuno dei fedeli cristiani di entrambi i sessi che, entro quindici giorni dal giorno di pubblicazione della presente, da effettuare nel luogo in cui essi vivono, restituiscano alla libertà precedente tutti e ciascuno di coloro, di entrambi i sessi, che prima abitavano dette isole, chiamate Canarie, imprigionati fin dal tempo della loro cattura, che hanno sottoposto alla schiavitù, e che li rendano liberi per sempre, e li lascino andare senza alcuna esazione o accettazione di denaro; altrimenti, trascorsi i giorni predetti, incorrano nella scomunica immediata, dalla quale non possano essere sciolti se non dalla sede apostolica o dal vescovo spagnolo temporaneamente in carica, o dal predetto vescovo Fernando, e non prima di aver restituito alla libertà le persone così catturate e reso i beni che appartenevano loro, a meno che non si trovino in punto di morte. Vogliamo che incorrano in una analoga sentenza di scomunica tutti coloro che tenteranno di catturare o vendere o ridurre in schiavitù gli stessi battezzati delle Canarie o quelli che liberamente si preparano al battesimo, e da essa non possano essere sciolti se non come riportato sopra. Coloro che obbediranno effettivamente e umilmente alle nostre esortazioni e ai nostri comandi, oltre alla grazia e alla benedizione nostra e della sede apostolica, che di conseguenza ottengono in modo più abbondante, meritino di diventare testimoni della beatitudine eterna, e di essere collocati alla destra di Dio insieme agli eletti nel riposo eterno. Noi infatti comandiamo e ordiniamo a tutti e a ciascuno dei patriarchi, arcivescovi, vescovi, e agli amati figli eletti, agli abati, priori, decani, arcidiaconi, preposti, cantori, tesorieri e agli altri prelati delle chiese che leggano, pubblichino, annuncino e facciano in modo che siano lette, pubblicate e annunciate e proclamate anche in lingua volgare nelle chiese, nelle domeniche e nei giorni festivi e in altri opportuni (quando la maggior parte dei fedeli si è radunata per le celebrazioni) la presente lettera e le cose in essa contenute, affinché siano note a coloro che sono coinvolti e che questi non possano addurne l’ignoranza. Vogliamo inoltre che a queste cose, trascritte fedelmente in un documento pubblico da un notaio o uno scrivano pubblico, ci si attenga e si presti piena fiducia, dentro e fuori la giurisdizione, allo stesso modo che si presterebbe fede e ci si atterrebbe a questa stessa lettera se fosse pubblicata e mostrata. A nessuno dunque etc. Dato a Firenze, nell’anno dell’incarnazione del Signore 1434, il 17 di dicembre, nel quarto anno di pontificato. |
Note | |
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Bibliografia | |
Voci correlate | |