Accordo di Villa Madama: differenze tra le versioni
m Sostituzione testo - "\bed (\[?\[?)(a|i|o|u)" con "e $1$2$3$4$5" Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile |
m Sostituzione testo - "\bed (\[?\[?)(e|i|o|u)" con "a $1$2$3$4$5" Etichette: Annullato Modifica da mobile Modifica da web per mobile |
||
| Riga 30: | Riga 30: | ||
Il Ministero degli Esteri utilizza Villa Madama come sede di rappresentanza per ospitare ricevimenti diplomatici, conferenze, convegni o altre attività istituzionali.</ref>, avendo come contraenti la [[Santa Sede]], rappresentata dal [[Cardinale Segretario di Stato]] [[Agostino Casaroli]], e lo [[Italia|Stato italiano]], rappresentato dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi. |
Il Ministero degli Esteri utilizza Villa Madama come sede di rappresentanza per ospitare ricevimenti diplomatici, conferenze, convegni o altre attività istituzionali.</ref>, avendo come contraenti la [[Santa Sede]], rappresentata dal [[Cardinale Segretario di Stato]] [[Agostino Casaroli]], e lo [[Italia|Stato italiano]], rappresentato dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi. |
||
La ratifica del Parlamento italiano avvenne con la [[Legge]] [[25 marzo]] [[1985]], n. 121, intitolata ''Ratifica |
La ratifica del Parlamento italiano avvenne con la [[Legge]] [[25 marzo]] [[1985]], n. 121, intitolata ''Ratifica a esecuzione degli accordi firmati a [[Roma]] il [[18 febbraio]] [[1984]]'', cui si aggiunge un ''Protocollo addizionale''. |
||
== Contenuto == |
== Contenuto == |
||
Versione delle 14:07, 2 mar 2026
| Accordo di Villa Madama | |
| |
L'accordo di Villa Madama, noto anche come nuovo concordato o concordato bis, fu una serie di patti volti a regolare i reciproci rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano. Si tratta di una forma di concordato.
Storia
I rapporti tra i due soggetti erano già regolati dai Patti Lateranensi, nei quali era stato previsto che potessero essere modificati di comune accordo senza ricorrere a revisione costituzionale. Di fatto il continuo processo di trasformazione politico/sociale richiedeva già da tempo una revisione dei termini stipulati nel 1929.
Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, nel 1984.
Obiettivo dell'Accordo è essenzialmente l'adeguamento del regolamento dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica ai principi della Costituzione repubblicana, attraverso l'applicazione del procedimento di revisione bilaterale di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa Costituzione.
L'accordo venne firmato il 18 febbraio 1984 a Villa Madama[1], avendo come contraenti la Santa Sede, rappresentata dal Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli, e lo Stato italiano, rappresentato dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi.
La ratifica del Parlamento italiano avvenne con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, intitolata Ratifica a esecuzione degli accordi firmati a Roma il 18 febbraio 1984, cui si aggiunge un Protocollo addizionale.
Contenuto
L'Accordo consta di quattordici articoli i quali non fanno altro che affermare e tutelare:
- Art 1 - L'Indipendenza e la Sovranità dei due Ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato Costituzionale[2].
- Art 2 - Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa e evangelica della Chiesa cattolica.
- Art 3 - Le garanzie in merito alla libera organizzazione ecclesiastica in Italia.
- Art 4 - Immunità e Privilegi per figure ecclesiastiche.
- Art 5 - Gli Edifici di Culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di "urgente necessità".
- Art 6 - Le festività Religiose.
- Art 7 - Le nuove discipline degli Enti Ecclesiastici.
- Art 8 - Gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica.
- Art 9 - L'istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle Scuole Pubbliche.
- Art 10 - La Parificazione delle qualifiche e dei Diplomi ottenuti nelle scuole Ecclesiastiche.
- Art 11 - L'Assistenza Spirituale.
- Art 12 - Il Patrimonio Artistico e Religioso.
- Art 13 - La Volontà in merito al Valore Giuridico del Nuovo Accordo.
- Art 14 - In caso di difficoltà interpretative o applicative, questo articolo impone ai due contraenti di risolvere in maniera amichevole tali le divergenze tramite un'apposita Commissione paritetica.
| Note | |
| |
| Voci correlate | |
| Collegamenti esterni | |
| |
