Utente:Quarantena/Melchitarum Catholicorum
Melchitarum Catholicorum Bolla pontificia di Gregorio XVI | |
---|---|
Data | 3 giugno 1835 (V di pontificato) |
Traduzione del titolo | Dei melchiti cattolici |
Argomenti trattati | Condanna del Sinodo melchita di Carcafe |
Bolla precedente | Exultabat Spiritus |
Bolla successiva | In Supremo Apostolatus |
Tutti i documenti di Gregorio XVI Tutte le Bolle pontificie |
Il template Documento papale, all'uscita dalla quarantena o dallo spazio utente, genererà le seguenti categorie:
Categoria:Tutti i documenti papali · Categoria:Tutte le bolle · Categoria:Bolle di Gregorio XVI · Categoria:Documenti di Gregorio XVI · Gregorio XVI · Categoria:Gregorio XVI · Categoria:Documenti papali sul Sinodo melchita di Carcafe · Categoria:Documenti papali del 1835
Melchitarum Catholicorum ("Dei cattolici melchiti") è il titolo in latino della bolla papale emanata da papa Gregorio XVI il 3 giugno 1835.
Con questo documento il Pontefice rifiuta il testo del sinodo dei Cattolici Melchiti, detto Antiochieno, che si era tenuto nel 1806 presso il monastero di Carcafe nella diocesi di Beirut. I documenti di detto sinodo furono redatti in sola lingua araba.
Il papa, dopo essersi fatto tradurre in italiano i testi da Massimo Mazlum, nel frattempo eletto patriarca dei melchiti e su consiglio dei cardinali preposti alle questioni relative alla Chiesa orientale dichiara nulli e irriti gli atti di quel sinodo e i suoi decreti.
Nella bolla si afferma:
« | ... Infatti, prima di tutto, questo Sinodo tacitamente e fraudolentemente si è ispirato in molte cose al già condannato Sinodo di Pistoia e contiene, in parte letteralmente, in parte insinuate ambiguamente, alcune proposizioni dello stesso Sinodo di Pistoia riprovate dalla Santa Sede Romana. Poi talvolta riporta definizioni o decisioni, come circa i Sacramenti e le virtù, che sanno di Baianismo[1], di Giansenismo e di altre simili opinioni. Inoltre diminuisce la forza e la natura delle indulgenze; insegna da chi solamente può essere rimessa la pena canonica, e perciò rinnova la dottrina già condannata di Lutero e del Sinodo di Pistoia, ed impugna la potestà ecclesiastica e in particolar modo la coercitiva; impedisce indirettamente gli appelli alla Santa Sede Romana; falsamente asserisce che nei tempi antichi l'autorità del Sinodo provinciale era perentoria, e sembra traviare l'origine della Sacra giurisdizione. ... » |
Fonti | |
Note | |
Voci correlate | |