Confraternita
La Confraternita è un'associazione di fedeli con scopi di pietà e carità.
Le norme di riferimento si trovano nel Codice di Diritto Canonico, al Titolo V "Le Associazioni dei fedeli" (CIC 298-329).
È riconosciuta dall'autorità ecclesiale competente, ad esempio il Vescovo locale, ed è composta da fedeli laici; è aperta a tutti coloro che intendano impegnarsi in questa particolare forma di associazione, per crescere nell' esperienza di fede e lavorare per il bene comune.
Storia
Inizialmente le confraternite erano pie associazioni di laici poste sotto la protezione di un santo.
La loro origine risale probabilmente ai primi secoli del cristianesimo, ma la loro diffusione si registra a partire dal XIII secolo, quando nelle varie categorie artigiane si manifestò lo spirito associativo. Così nel medioevo fu spesso molto difficile distinguere le confraternite dalle corporazioni. Essendo allora religione e professione di un'arte o di un mestiere strettamente unite, i due organismi erano spesso associati e confusi.
Le Confraternite organizzavano cerimonie religiose, specialmente le feste patronali, provvedevano all'assistenza dei lavoratori, si occupavano dei poveri e amministravano le finanze delle comunità. Per tale motivo, in molti casi assumevano un notevole rilievo economico e politico.
Importanti confraternite furono:
- quelle della Misericordia sorta a Firenze nel 1250 per l'assistenza ai malati
- quella della buona morte fondata a Roma nel 1648 per preparare ad una morte cristiana.
Accanto alle confraternite con scopi di carità e assistenza (specialmente ospedaliera), se ne sono costituite molte, specialmente in epoca moderna, con una più specifica funzione religiosa, devozionale o di educazione alla fede.
Caratteristiche
Le confraternite si dividono in:
- ecclesiastiche
- laicali
Le prime hanno l'approvazione dell'autorità ecclesiastica ( detta anche erezione ) e fanno parte delle persone giuridiche della Chiesa.
Le seconde non hanno ottenuto la suddetta erezione sebbene i loro statuti siano stati approvati dall'autorità ecclesiastica.
Le confraternite aventi finalità esclusivamente o prevalentemente benefiche sono soggette al controllo dello Stato, fatta salva l'ingerenza dei vescovi per quanto concerne l'aspetto spirituale.
Possono essere istituite soltanto in chiese o oratori pubblici o semipubblici. Per istituirle in chiese, cattedrali o collegiate è necessario il consenso del capitolo.
Il loro titolo deve essere tratto dagli attributi di Dio, o dai misteri della fede o dalle feste del Signore della Madonna o dei santi, o allo scopo della confraternita.
I vescovi sono tenuti, secondo il Codice di diritto Canonico ad erigere nelle singole parrocchie le confraternite della Dottrina cristiana che affiancano i parroci nell'opera catechetica, e del Santissimo Sacramento, per onorarlo pubblicamente.
In base al concordato le confraternite ecclesiastiche ( o a prevalente finalità culturale) sono sotto l'autorità ecclesiastica dal punto di vista amministrativo e organizzativo, ma dipendono dall'autorità dello Stato per ogni atto di acquisto o di eredità.
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