De Aliquibus Mutationibus in normis de electione Romani Pontificis

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De Aliquibus Mutationibus in normis de electione Romani Pontificis
Lettera apostolica di Benedetto XVI
in forma di Motu proprio
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Data 11 giugno 2007
(III di pontificato)
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Traduzione del titolo circa alcuni cambiamenti nelle norme relative all'elezione del Romano Pontefice
Argomenti trattati circa l'elezione del Papa
Lettera apostolica precedente Totius orbis
Lettera apostolica successiva Summorum Pontificum

(LA) Testo integrale sul sito della Santa Sede.

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De Aliquibus Mutationibus in normis de electione Romani Pontificis (latino, "Circa alcuni cambiamenti nelle norme relative all'elezione del Romano Pontefice") è una lettera apostolica di papa Benedetto XVI, pubblicata in forma di motu proprio l'11 giugno 2007.

In questo documento il Pontefice modifica alcune disposizioni della Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II Universi Dominici Gregis per quanto attiene l'elezione del Romano Pontefice, e in particolare stabilisce che

« se gli scrutini di cui nei numeri 72, 73 e 74 della ricordata Costituzione (Universi Dominici Gregis) andassero a vuoto, si dedichi un giorno alla preghiera, alla riflessione e al confronto; nelle successive votazioni, invece, rispettata la procedura stabilita nel numero 74 della stessa Costituzione, avranno voto passivo soltanto i due Cardinali che nel precedente scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi, e non ci si allontani dal principio che anche in queste votazioni venga richiesta per la validità dell'elezione la maggioranza qualificata dei suffragi dei Cardinali presenti. »

Il n. 75 della Universi Dominici Gregis stabiliva:

« Se le votazioni non avranno esito, pur dopo aver proceduto secondo quanto stabilito nel numero precedente, i Cardinali elettori saranno invitati dal Camerlengo ad esprimere parere sul modo di procedere, e si procederà secondo quanto la maggioranza assoluta di loro avrà stabilito.

Tuttavia non si potrà recedere dall'esigere che si abbia una valida elezione o con la maggioranza assoluta dei suffragi o con il votare soltanto sui due nomi, i quali nello scrutinio immediatamente precedente hanno ottenuto la maggior parte dei voti, esigendo anche in questa seconda ipotesi la sola maggioranza assoluta. »

In pratica, nel caso in cui i cardinali non riescano ad eleggere il papa:

  • viene stabilita l'ulteriore pausa di un giorno per la preghiera, la riflessione e il confronto; il n. 74 già stabiliva si facesse qualcosa di simile ogni sette scrutini;
  • viene prescritto che il papa sia scelto con un ballottaggio tra i due candidati più votati nel precedente scrutinio;
  • viene richiesta comunque la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suffragi.
Fonti
Voci correlate