Universi Dominici Gregis
Universi Dominici gregis Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II | |
Data |
22 febbraio 1996 (XVIII di pontificato) |
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Traduzione del titolo | Pastore dell'intero gregge del Signore |
Argomenti trattati | Sede vacante e elezione del Romano Pontefice |
Costituzione apostolica precedente | Fidei depositum (Il deposito della fede) |
Costituzione apostolica successiva | Ecclesia in Urbe (La chiesa a Roma) |
(IT) Testo integrale sul sito della Santa Sede. | |
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Universi Dominici Gregis ("Pastore dell'intero gregge del Signore") è il nome latino della Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II che aggiorna le norme sulla Sede vacante e sull'elezione del nuovo Papa.
Per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono i due terzi dei suffragi, computati sulla totalità degli elettori presenti.. Tuttavia, se dopo numerosi scrutini non si sia arrivati a una scelta, si può procedere a una sorta di ballottaggio fra i due candidati più votati. In questo caso sarebbe bastata la maggioranza assoluta, condizione sufficiente per l'elezione.
Benedetto XVI ha corretto questa norma, con il motu proprio Constitutione apostolica dell'11 giugno del 2007[1] e, ha ristabilito il principio dei due terzi. Quindi l'innovazione della maggioranza assoluta anche in caso di stallo prolungato nel conclave viene abrogata.
Elettori sono tutti i cardinali che non abbiano già compiuto l'80° anno di età, e in ogni caso i porporati non possono essere più di 120. Per il conclave del marzo 2013 dovrebbero essere 117.
Contenuto
Viene ribadita la prassi millenaria vigente per la Sede vacante e l'elezione del nuovo Pontefice romano nel Conclave.
La Costituzione:
- stabilisce che i cardinali elettori siano un massimo di centoventi;
- riconferma alcune norme in uso per le esequie del Pontefice defunto;
- ribadisce l'antica prassi dell'elezione da farsi nella Cappella Sistina, ma con la possibilità della residenza in luogo diverso dai Palazzi Apostolici dove, però, deve vigere lo stesso la prassi conclavistica, anche con l'utilizzazione dei moderni sistemi di silenzio elettronico;
- conferma l'osservanza del più rigoroso silenzio sugli atti del conclave;
- abolisce l'elezione per acclamazione o per compromesso, perché ambedue inadatte ad una elezione nella quale partecipano persone provenienti da culture ed esperienze diverse e legate a forme di elezione superate e complicate.[2]
Struttura del documento
Parte prima: Vacanza della Sede Apostolica
- Cap. I. Poteri del collegio dei cardinali durante la vacanza della sede apostolica
- Cap. II. Le congregazioni dei cardinali in preparazione dell'elezione del sommo pontefice
- Cap. III. Circa alcuni uffici in periodo di sede apostolica vacante
- Cap. IV. Facoltà dei dicasteri della curia romana durante la vacanza della sede apostolica
- Cap. V. Le esequie del romano pontefice
Parte seconda: L'elezione del Romano Pontefice
- Cap. I. L'elezione e gli elettori del romano pontefice
- Cap. II. Il luogo e le persone ammesse dove si svolgono le elezioni
- Cap. III. L'inizio degli atti dell'elezione
- Cap. IV. Osservanza del segreto su tutto ciò che attiene l'elezione
- Cap. V. Lo svolgimento dell'elezione
- Cap. VI. Ciò che si deve osservare o evitare nell'elezione del sommo pontefice
- Cap. VII. Accettazione, proclamazione e inizio del ministero del nuovo pontefice
Note | ||||
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Fonti | ||||
Voci correlate | ||||