Universi Dominici Gregis

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Universi Dominici gregis
Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II
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Data 22 febbraio 1996
(XVIII di pontificato)
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Traduzione del titolo Pastore dell'intero gregge del Signore
Argomenti trattati Sede vacante e elezione del Romano Pontefice
Costituzione apostolica precedente Fidei depositum (Il deposito della fede)
Costituzione apostolica successiva Ecclesia in Urbe (La chiesa a Roma)

(IT) Testo integrale sul sito della Santa Sede.

Tutti i documenti di Giovanni Paolo II
Tutte le Costituzioni apostoliche

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Indiscusso, in verità, appare il principio per cui ai Romani Pontefici compete di definire, adattandolo ai cambiamenti dei tempi, il modo in cui deve avvenire la designazione della persona chiamata ad assumere la successione di Pietro nella Sede Romana. Ciò riguarda, in primo luogo, l'organismo a cui è demandato l'ufficio di provvedere alla elezione del Romano Pontefice: per prassi millenaria, sancita da precise norme canoniche, confermate anche in una esplicita disposizione del vigente Codice di Diritto Canonico (cfr. can. 349 C.I.C.), esso è costituito dal Collegio dei Cardinali di Santa Romana Chiesa.
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(Dall'introduzione al documento)

Universi Dominici Gregis ("Pastore dell'intero gregge del Signore") è il nome latino della Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II che aggiorna le norme sulla Sede vacante e sull'elezione del nuovo Papa.

Per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono i due terzi dei suffragi, computati sulla totalità degli elettori presenti.. Tuttavia, se dopo numerosi scrutini non si sia arrivati a una scelta, si può procedere a una sorta di ballottaggio fra i due candidati più votati. In questo caso sarebbe bastata la maggioranza assoluta, condizione sufficiente per l'elezione.

Benedetto XVI ha corretto questa norma, con il motu proprio Constitutione apostolica dell'11 giugno del 2007[1] e, ha ristabilito il principio dei due terzi. Quindi l'innovazione della maggioranza assoluta anche in caso di stallo prolungato nel conclave viene abrogata.

Elettori sono tutti i cardinali che non abbiano già compiuto l'80° anno di età, e in ogni caso i porporati non possono essere più di 120. Per il conclave del marzo 2013 dovrebbero essere 117.

Contenuto

Viene ribadita la prassi millenaria vigente per la Sede vacante e l'elezione del nuovo Pontefice romano nel Conclave.

La Costituzione:

  • stabilisce che i cardinali elettori siano un massimo di centoventi;
  • riconferma alcune norme in uso per le esequie del Pontefice defunto;
  • ribadisce l'antica prassi dell'elezione da farsi nella Cappella Sistina, ma con la possibilità della residenza in luogo diverso dai Palazzi Apostolici dove, però, deve vigere lo stesso la prassi conclavistica, anche con l'utilizzazione dei moderni sistemi di silenzio elettronico;
  • conferma l'osservanza del più rigoroso silenzio sugli atti del conclave;
  • abolisce l'elezione per acclamazione o per compromesso, perché ambedue inadatte ad una elezione nella quale partecipano persone provenienti da culture ed esperienze diverse e legate a forme di elezione superate e complicate.[2]

Struttura del documento

Parte prima: Vacanza della Sede Apostolica

Cap. I. Poteri del collegio dei cardinali durante la vacanza della sede apostolica
Cap. II. Le congregazioni dei cardinali in preparazione dell'elezione del sommo pontefice
Cap. III. Circa alcuni uffici in periodo di sede apostolica vacante
Cap. IV. Facoltà dei dicasteri della curia romana durante la vacanza della sede apostolica
Cap. V. Le esequie del romano pontefice

Parte seconda: L'elezione del Romano Pontefice

Cap. I. L'elezione e gli elettori del romano pontefice
Cap. II. Il luogo e le persone ammesse dove si svolgono le elezioni
Cap. III. L'inizio degli atti dell'elezione
Cap. IV. Osservanza del segreto su tutto ciò che attiene l'elezione
Cap. V. Lo svolgimento dell'elezione
Cap. VI. Ciò che si deve osservare o evitare nell'elezione del sommo pontefice
Cap. VII. Accettazione, proclamazione e inizio del ministero del nuovo pontefice
Note
  1. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070611_de-electione_lt.html
  2. Così spiega l'introduzione al documento:
    « Dopo matura riflessione sono giunto, quindi, nella determinazione di stabilire che l'unica forma in cui gli elettori possono manifestare il loro voto per l'elezione del Romano Pontefice sia quella dello scrutinio segreto, attuato secondo le norme più sotto indicate. Tale forma, infatti, offre le maggiori garanzie di chiarezza, linearità, semplicità, trasparenza e, soprattutto, di effettiva e costruttiva partecipazione di tutti e singoli i Padri Cardinali, chiamati a costituire l'assemblea elettiva del Successore di Pietro. »
Fonti
Voci correlate