Vai al contenuto

Licet ab initio

Da Cathopedia, l'enciclopedia cattolica.
100%Decrease text sizeStandard text sizeIncrease text size
Share/Save/Bookmark
Licet ab initio
Costituzione apostolica di Paolo III
Data 21 luglio 1542
(VIII di pontificato)
Traduzione del titolo Anche se dall'inizio
Argomenti trattati istituzione dell'Inquisizione romana
Tutti i documenti di Paolo III
Tutte le Costituzioni apostoliche

Licet ab initio (Anche se dall'inizio) è una costituzione apostolica promulgata, 21 luglio 1542, da papa Paolo III.[1] È il documento fondativo della Congregatio Romanae et universalis Inquisitionis Congregazione della sacra romana e universale Inquisizione o Sant'Uffizio, divenuta poi l'attuale Dicastero per la Dottrina della Fede.


Con questa Costituzione il pontefice decise di accentrare presso la Santa Sede il controllo sulla diffusione dell'eresia protestante e organizzò la Congregazione del Sant'Uffizio, la cui giurisdizione avrebbe dovuto ricoprire tutta la cristianità con l'esclusione dei territori spagnoli e portoghesi, ma di fatto si limitò all'Italia e a poche altre zone. Il papa nominò una commissione di sei cardinali inquisitori, cui attribuì i più ampi poteri, annullando ogni esenzione e privilegio precedenti.

I primi cardinali della nuova struttura furono: Giampietro Carafa (poi Paolo IV), Juan Álvarez y Alva de Toledo, Pierpaolo Parisio, Bartolomeo Guidiccioni, Dionisio Laurerio e Tommaso Badia.

Il compito di questa commissione cardinalizia era quello di giudicare tutti i delitti contro la fede nel mondo cattolico e di riorganizzare e coordinare i tribunali dell'Inquisizione. I cardinali potevano prendere provvedimenti contro ogni tipo di eresia e i suoi seguaci all'interno della Chiesa cattolica. Avevano l'autorità di pronunciare ovunque la sentenza definitiva, compresa la pena capitale. La commissione era autorizzata a chiedere l'assistenza delle autorità secolari, se necessario. Ovunque lo ritenessero necessario, i cardinali potevano nominare degli inquisitori.

La commissione in tal modo risultò competente a giudicare tutti i delitti contro la fede nel mondo cattolico: essa veniva istituita come un organo burocratico, un tribunale centrale e sovrastatale, in grado di colpire ai massimi livelli la gerarchia politica ed ecclesiastica compromessa con l'eresia.

La Commissione era l'organo di appello contro le sentenze di altri tribunali.[2] Tuttavia, l'estensione dell'Inquisizione romana si limitò nella pratica all'Italia, in cui erano ricomprese Avignone, exclave pontificia, Capodistria e Zara, soggette a Venezia, Chio, soggetta alla repubblica di Genova, Annecy soggetta al duca di Savoia, e Malta. Fuori dall'Italia operò a Besançon, nella Franca Contea, a Carcassonne e a Tolosa e a Colonia in Germania, mentre i possedimenti spagnoli in Italia, il ducato di Milano, il regno di Napoli e il regno di Sicilia rimasero soggetti all'autorità dei inquisitori generali della corona spagnola e lusitana.[3]

Note
  1. (LA), Bullarum diplomatum et privilegiorum Santorum Romanorum Pontificum. Taurinensis editio locupletior facta collectione novissima plurium brevium, epistolarum, decretorum actorumque S. Sedis a S. Leone Magnus usque ad praesens su archive.org, cap. Licet ab initio, vol. 4, Augustae Taurinorum Seb. Franco, H. Fory et H. Dalmazzo editoribus
  2. , Dizionario storico dell'Inquisizione (), Adriano Prosperi (a cura di) su edizioni.sns.it, cap. Licet ab initio, vol. 2, Edizioni della Normale, Pisa, 2010, p. 906
  3. Andrea Del Col, op. cit., pp. 296-297.
Collegamenti esterni

Invia un Suggerimento

Hai feedback o suggerimenti su questa pagina? Faccelo sapere! Riceverai un'email per confermare il suggerimento prima della pubblicazione.