Sede vacante

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Padiglione semichiuso e chiavi incrociate, simbolo che la sede di Pietro è nella condizione di Sede vacante

L'espressione Sede vacante si attribuisce ad una diocesi nel periodo in cui questa si trova temporaneamente priva del Vescovo, perché deceduto o perché abbia rinunciato o per qualunque altro motivo.

In particolare poi, l'espressione si usa per il periodo che intercorre tra la morte o la rinuncia di un Romano Pontefice e l'elezione del suo successore.

La sede di Pietro vacante

Il periodo di Sede Apostolica vacante è occupato in modo prevalente dalla preparazione, svolgimento e conclusione del Conclave durante il quale è eletto il nuovo papa.

Il Codice di Diritto Canonico prescrive al riguardo:

« Mentre la Sede romana è vacante o totalmente impedita, non si modifichi nulla nel governo della Chiesa universale; si osservino invece le leggi speciali emanate per tali circostanze. »

Oggi la legge speciale che regola la circostanza è la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II (22 febbraio 1996); essa tenendo conto della mutata situazione della Chiesa e della revisione generale della legge canonica attuata a seguito del Concilio Vaticano II, stabilisce le nuove norme circa la vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Romano Pontefice.

Le norme stabilite sono sintetizzate di seguito.

Il ruolo del Cardinale Decano

Al Cardinale Decano spetta il compito di convocare a Roma i cardinali di tutto il mondo per le congregazioni generali che si svolgono ogni giorno durante la sede vacante e che precedono l'inizio del conclave e quindi della clausura dei porporati. A tali congregazioni partecipano tutti i cardinali della Chiesa, anche coloro che hanno superato gli ottanta anni e che non sono perciò più elettori del Papa. Al Cardinale Decano tocca stabilire l'agenda con i temi all'ordine del giorno delle congregazioni generali. Da quelle riflessioni emergerà il profilo del nuovo Papa.

Il Cardinale Decano indica i relatori, anche esterni al Sacro Collegio, che dovranno di giorno in giorno relazionare i porporati tracciando una fotografia della Chiesa in quel momento, e presiede nella Basilica di San Pietro la Messa di apertura del conclave (Missa pro eligendo Romano Pontifice).

Il Segretario del Collegio Cardinalizio affianca il Cardinale Decano del Sacro Collegio nella convocazione in Vaticano di tutti i Cardinali elettori e nella preparazione del Conclave attraverso le riunioni quotidiane dei Cardinali dal giorno della Sede vacante all'apertura del Conclave. Egli è uno dei pochi prelati non Cardinali che può entrare in Conclave. A lui tocca poi verbalizzare l'accettazione della nomina da parte del nuovo Papa.

La decadenza e la permanenza negli uffici

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Camerlengo

Nel periodo di Sede vacante cessano dall'esercizio del loro ufficio il Segretario di Stato, i prefetti delle Congregazioni Romane, i presidenti e i membri di tutti i dicasteri curiali.

Non decade dall'ufficio il Camerlengo, che ha il compito di sigillare l'appartamento pontificio, di prendere possesso del Palazzo Apostolico, di curare e amministrare, col consenso dei cardinali nei casi più gravi, i beni e i diritti temporali della Santa Sede.

Mantengono l'incarico anche il Penitenziere Maggiore, il Cardinale Vicario per la diocesi di Roma e il cardinale arciprete di San Pietro.

Il Conclave

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Conclave

Durante il periodo di Sede Apostolica vacante avviene l'elezione del nuovo papa. L'organismo cui è demandato tale compito è il Collegio dei Cardinali. La Universi Dominici Gregis mantiene la norma stabilita da Papa Paolo VI secondo la quale alla elezione del Romano Pontefice non partecipano i Cardinali che hanno già compiuto, il giorno in cui inizia la vacanza della Sede Apostolica, gli ottanta anni di vita.

L'unica forma in cui gli elettori possono manifestare il loro voto per l'elezione del Romano Pontefice è quello dello scrutinio segreto. Viene confermato infine il più rigoroso segreto riguardo a tutto ciò che concerne, direttamente o indirettamente, le operazioni delle elezioni[1].

Note
Fonti
  • Costituzione apostolica Universi Dominici gregis online
Bibliografia
  • G. Cast., Sede Vacante, in Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma 1936, online
Voci correlate
Collegamenti esterni