Statu Quo

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Lo Statu Quo, oggi più comunemente detto Status Quo, è un firmano emanato dalla Sublime porta l'8 febbraio 1852 (a conferma di un precedente firmano del 1767) che regola i diritti di proprietà e di accesso delle comunità cristiane all'interno di tre santuari di Terra Santa:

  1. Santo Sepolcro a Gerusalemme,
  2. Chiesa dell'Assunzione di Maria in Gerusalemme
  3. Basilica della Natività a Betlemme.

Il decreto entra nei dettagli in merito agli spazi, agli orari e ai tempi delle funzioni, agli spostamenti, ai percorsi e al modo di realizzarli.[1]

Legislazione Internazionale che regola lo "Statu Quo" dei Luoghi Santi

L'odierna validità giuridica dello Statu Quo è garantita dal Trattato di Berlino del 1878, che ne proclama l'inviolabilità all'articolo 62[2][3][4] nonché, caduto l'Impero Ottomano, inizialmente dalle decisioni del Mandato britannico della Palestina[5] e successivamente dall'Accordo Fondamentale siglato nel 1993 tra Israele e Santa Sede, in cui Israele si impegna a far osservare il regime giuridico dello Statu Quo[6][7][2][8]. Nel 2000, la Santa Sede e l'OLP hanno siglato un Accordo analogo[9].

Tale situazione oggi è considerata un dato di fatto acquisito. Per questo, ogni cambiamento deve essere preso di comune accordo, senza alcun intervento esterno, sia esso di carattere politico o civile.

Così è stato per i lavori di ristrutturazione di metà 1900, a causa delle precarie condizioni statiche della Basilica del Santo Sepolcro.

Le comunità nel Santo Sepolcro, oltre ai Latini (rappresentati secondo lo Statu Quo dall'Ordine francescano), sono gli ortodossi greci, gli Armeni, i Copti, i Siri e gli Etiopi.

Nessuna delle comunità controlla l'ingresso principale.

Nel 1192, Saladino assegnò tale responsabilità a due famiglie musulmane del vicinato.

Ai Joudeh fu affidata la chiave mentre i Nusseibeh, che erano custodi della chiesa sin dai tempi del Califfo Omar ('Omar ibn al-Khattāb) nel 637, conservarono la posizione di custodi della porta.

Questa sistemazione è rimasta immutata fino ad oggi: due volte ogni giorno, un membro della famiglia Joudeh porta la chiave alla porta, che è chiusa ed aperta da un Nusseibeh.

Bibliografia
Voci correlate
Note
  1. Lo Statu Quo sul sito della custodia francescana.
  2. 2,0 2,1 Marlen Eordegian, British and Israeli maintanance of the Status Quo in the Holy Places of Christendom, Int. J. Middle East Stud. 35 (2003), 307–328.
  3. The Church of the Holy Sepulcher, dal sito della Jewish Virtual Library.
  4. L'articolo 62 del Trattato di Berlino recita: «Rimane inteso che nessuna modifica possa essere recata allo status quo dei Luoghi Santi» («It is well understood that no alterations can be made in the status quo of the Holy Places»), cfr. il Trattato di Berlino e C. R. Ashbee, Jerusalem, 1920-1922, being the records of the Pro-Jerusalem Council during the first two years of the civil administration, Londra, 1924.
  5. L'articolo 13 del Mandato dichiarò il Governo mandatario responsabile del «rispetto dei diritti esistenti e del libero accesso ai Luoghi Santi, agli edifici ed ai siti religiosi, e del libero esercizio del culto, garantendo le esigenze dell'ordine pubblico e del decoro pubblico» («preserving existing rights and securing free access to the Holy Places, religious buildings and sites, and the free exercise of worship, while ensuring the requirements of public order and decorum»). Secondo Marlen Eordegian, gli Inglesi definirono intenzionalmente termini cruciali - quali existing rights e Holy Places - al fine di garantire un'interpretazione giuridica favorevole per lo Statu Quo.
  6. I commi 1 e 2 dell'Articolo 4 dell'Accordo Fondamentale tra la Santa Sede e lo Stato di Israele recitano quanto segue:
    (EN) (IT)
    « Article 4

    § 1. The State of Israel affirms its continuing commitment to maintain and respect the "Status quo" in the Christian Holy Places to which it applies and the respective rights of the Christian communities thereunder. The holy See affirms the Catholic Church's continuing commitment to respect the aforementioned "Status quo" and the said rights.

    § 2. The above shall apply notwithstanding an interpretation to the contrary of any Article in this Fundamental Agreement. »

    « Articolo 4.

    § 1. Lo Stato d'Israele afferma il proprio permanente impegno a mantenere e a rispettare lo status quo nei Luoghi Santi cristiani per i quali è valido, e i relativi diritti delle comunità cristiane che vi sono comprese. La Santa Sede afferma l'impegno permanente della chiesa cattolica a rispettare il summenzionato statu quo e i suddetti diritti.

    § 2. Quanto sopra resta valido nonostante qualsiasi interpretazione in contrario di altri articoli del presente Accordo fondamentale. »

    ( Accordo Fondamentale tra la Santa Sede e lo Stato di Israele, 30 dicembre 1993. )

    Pertanto, ex comma 2, l'impegno al mantenimento e al rispetto dello Statu Quo da parte israeliana viene preso indipendentemente da qualsiasi interpretazione di senso contrario attribuibile a qualsiasi altro articolo dell'Accordo stesso. La Santa Sede stessa si impegna analogamente al rispetto dello Statu Quo e dei diritti che questo stabilisce.

  7. Prima dell'Accordo Fondamentale del 1993, il 27 Giugno 1967, dopo l'annessione di Gerusalemme Est, la Knesset approvò la Legge sulla Protezione dei Luoghi Sacri (Protection of Holy Places Law 5727–1967).
  8. Secondo Eordegian, i successivi governi della Palestina, del Mandato Britannico, e dello Stato di Israele conservarono i regolamenti come erano stati stabiliti dallo Statu Quo del 1852 (the successive governments of Palestine, the British Mandate, and the State of Israel further maintained the regulations as set forth by the status quo of 1852).
  9. Monaci ortodossi imprigionano guardie e fedeli cattolici al Santo Sepolcro
Collegamenti esterni