Constitutio romana

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Lotario I

La Constitutio romana, nota anche come Constitutio Lotharii, è uno statuto, emanato il giorno 11 novembre dell'824 da Lotario I, sovrano del Regnum Italiae e coimperatore per volontà di suo padre Ludovico il Pio, mediante il quale venivano regolate le relazioni fra l'Impero carolingio, il papato, e i sudditi di Roma e degli altri territori appartenenti al nascente Stato Pontificio. La Constitutio romana fu ratificata da Papa Eugenio II nell'anno 826, in occasione di un sinodo lateranense.

Antefatti

Lotario, ricevuta la corona di re d'Italia e associato dal padre al governo dell'impero, si era recato a Roma una prima volta nella primavera dell'823 per ricevere la consacrazione a coimperatore dall'allora Papa Pasquale I. Nella sua visita aveva allacciato rapporti con numerosi membri dell'aristocrazia romana, insofferenti dell'autorità papale, assicurandosi nel contempo una notevole popolarità presso le classi più umili della Città eterna. Intravista la possibilità di rinsaldare il potere imperiale su quello che veniva ancora denominato Ducato romano, legandolo ancor più al Regnum Italiae e all'Impero carolingio, aveva approfittato della lotta per il potere fra il nuovo papa, Eugenio, e il capopopolo Sisinnio o Zinzinno (in latino Zinzinnus), per tornare nuovamente a Roma nel settembre dell'anno successivo erigendosi ad arbitro nella contesa. Lotario prese le parti di Eugenio che appoggiò a sua volta l'imperatore accettando uno statuto, noto come Constitutio romana, che affermava, o riaffermava, la sovranità pontificia sullo Stato della Chiesa allora in formazione, ma anche un'ingombrante tutela dell'Impero sul papato, con la possibilità, da parte imperiale, di esercitare in vario modo una forma di controllo nei confronti dello Stato Pontificio, vincolandolo ancor più strettamente all'Impero.

Contenuti

La Constitutio romana, redatta in latino, si articolava in nove punti, o paragrafi, che regolavano:

  • L'amministrazione della giustizia, che doveva tener conto delle origini e consuetudini delle genti non latine e di condizione non servile, sottoposte all'autorità papale. Il diritto salico e quello longobardo si vennero in tal modo ad affiancare a quello romano, fino ad allora utilizzato in forma quasi esclusiva nei tribunali.
  • L'elezione papale, che doveva restare una prerogativa di una ristretta cerchia di nobili e di alti prelati romani. Per coloro che avessero esercitato tale prerogativa senza averne diritto, era prevista la pena dell'esilio. L'imperatore aveva la facoltà di inviare suoi ambasciatori a Roma per presenziare all'elezione del nuovo pontefice.
  • I rapporti fra il papa e i propri sudditi, tenuti questi ultimi per legge a giurare obbedienza al pontefice, che ottenne pertanto il pieno riconoscimento dei propri poteri temporali.
  • Il diritto, da parte dell'imperatore, di confermare o meno l'ascesa al soglio pontificio del papa appena eletto.
  • L'obbligo di giurare fedeltà all'imperatore da parte del Papa neoeletto. La tradizione vuole che il giuramento fosse prestato per la prima volta a Lotario in persona dal Pontefice e dal popolo romano in forma congiunta. Tale tradizione, citata in molti testi di storia e di diritto fin da epoca medievale, poggia in realtà sulla testimonianza di un solo cronista del tempo[1], e, pur risultando verosimile, riveste una storicità molto discutibile.

Significato e conseguenze

La Constitutio romana, ratificata da Eugenio II nell'826, rappresenta il momento di massima influenza e controllo da parte del potere franco sullo Stato Pontificio ancora in embrione, che, nonostante la notevole estensione territoriale (dalla Romagna al Lazio), rifuggiva in massima parte dal potere papale che poteva essere esercitato con una certa efficacia solo nella città di Roma e nella parte centrosettentrionale dell'ex-ducato romano di matrice bizantina. Tale statuto si configura pertanto come l'espressione di una volontà unilaterale imposta da Lotario al papa e accettata in toto da Eugenio II che doveva il soglio pontificio al sovrano del Regnum Italiae e coimperatore. Alcuni articoli, concernenti la partecipazione, in veste di osservatori, dei messi imperiali alle elezioni papali e la facoltà lasciata all'imperatore di non avallare la nomina di un candidato a lui ostile, limitavano la sovranità del giovane Stato, all'epoca in fase di lento e incerto consolidamento.

Il Papa dal canto suo ottenne, come controparte, il riconoscimento, da parte imperiale, dei propri diritti sovrani sul territorio da lui governato e la prerogativa di incoronare e consacrare gli imperatori[2]. Tale riconoscimento trovava ulteriore vigore nel giuramento di fedeltà che i sudditi degli Stati governati dalla Chiesa, tramite i propri rappresentanti, avrebbero dovuto prestare al nuovo papa, loro indiscusso sovrano.

Altri articoli, tesi a tutelare i sudditi papali di origine franca e longobarda come l'adozione del diritto individuale (salico o longobardo) in luogo di quello territoriale (romano), vennero accolti favorevolmente, a dimostrazione di come la presenza dell'elemento germanico in città e nel territorio laziale fosse tutt'altro che trascurabile. D'altra parte la coesistenza di tre diversi sistemi giuridici nello Stato della Chiesa non diede origine a disordini o proteste negli anni e nei decenni successivi, segno evidente che il diritto romano continuò ad essere «quasi universalmente riconosciuto, e tale rimase fino a che un editto di Corrado II non ne restrinse la validità al solo territorio di Roma[3]»

Atto di sottomissione al Papa

Nell'anno 850 lo stesso Lotario volle reinterpretare lo spirito con cui era stata formulata la Constitutio romana, attenuando la posizione non paritaria in cui si era venuto a trovare il potere pontificio rispetto a quello imperiale. Diede infatti disposizioni a suo figlio Ludovico II del Sacro Romano Impero, allorché venne incoronato imperatore a Roma da Papa Leone IV (affiancandosi nel governo dell'Impero a suo padre), di condurre per le briglie, lungo una parte del cammino, il cavallo del Papa all'uscita di quest'ultimo dalla propria residenza. Con tale atto simbolico il sovrano franco volle sottolineare la propria sottomissione al pontefice[4].

Note
  1. Cfr. Ferdinand Gregorovius, Storia di Roma nel medioevo, Vol. 2, Roma, New Compton Editori Srl, 1972, Vol. 2, pag. 43
  2. Sul principio, consolidatosi nel corso del IX secolo, che solo i Pontefici avevano la facoltà di incoronare gli imperatori, cfr. Karl Bihlmeyer e Hermann Tuechle, Storia della Chiesa, Brescia, Morcelliana, 1983, vol. 2, Il Medioevo, pag. 67 e 68
  3. La citazione è tratta da Ferdinand Gregorovius, Storia di Roma nel medioevo, Vol. 2, Roma, New Compton Editori Srl, 1972, Vol. 2, pag. 42. Gregorovius è anche del parere che «...alcuni cittadini sia franchi che longobardi si dichiararono del codice di Giustiniano a causa dei loro particolari rapporti di clientela ...» (Gregorovius, op. citata, pag. 42)
  4. Cfr. Ambrogio M. Piazzoni, Storia delle Elezioni Pontificie, Casale Monferrato, Piemme, 2003, pag. 91, ISBN 88-3846539-8
Bibliografia
  • Ferdinand Gregorovius, Storia di Roma nel medioevo, Roma, New Compton Editori, 1972, Vol. 2, pag. 30-44.
  • Ambrogio M. Piazzoni, Storia delle Elezioni Pontificie, Casale Monferrato, Piemme, 2003, pag. 89 e seguenti.
  • Karl Bihlmeyer e Hermann Tuechle, Storia della Chiesa, Brescia, Morcelliana, 1983, vol. 2, Il Medioevo.
Voci correlate
Collegamenti esterni