Libertà religiosa

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Il Cardinale cinese Ignatius Kung Pin-mei, che passò 30 anni in carcere per la sua fedeltà al papa[1]

La libertà religiosa è un diritto della persona che la Chiesa riconosce e del quale chiede il rispetto. In termini tecnici viene considerato un diritto pubblico subiettivo che si inquadra nel vasto genus dei diritti di libertà.

A livello di diritti umani, la libertà religiosa di una persona di fronte a uno Stato o a un'altra istituzione riguarda la libertà di professare o di non professare la propria fede, senza alcuna costrizione né positiva né negativa, fino ad arrivare al limite di avere la possibilità di cambiare la propria fede religiosa o di abbandonarla senza limitazioni o ritorsioni da parte di alcunché.

La libertà religiosa riguarda altresì il vedersi riconosciuti gli stessi diritti a prescindere dalla propria fede o credo religioso, nonché il non essere oggetto di discriminazioni, disprezzo o di persecuzione a causa delle proprie convinzioni religiose.

L'insegnamento della Chiesa

Il Concilio Vaticano II affrontò in maniera specifica l'argomento nella dichiarazione Dignitatis Humanae. Il documento spiega anzitutto ciò che la Chiesa intende per libertà religiosa:

« Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione[2]. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società. »
(n. 2)

Nondimeno, il riconoscimento della libertà religiosa non significa libertà nei confronti della verità:

« A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. Ad un tale obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può essere impedito. »
(n. 2)

La non retta interpretazione dell'insegnamento sulla libertà religiosa è stata una delle cause dello Scisma di Lefebvre: da parte del vescovo svizzero si è inteso infatti che la Chiesa in quel documento del Vaticano II avesse proclamato l'indifferentismo religioso.

Nel diritto civile

Nell'Europa occidentale il primo documento legislativo emesso sulla libertà religiosa è l'Editto di Torda (1568). Fu opera di Giovanni II d'Ungheria, principe di Transilvania e Partium.

Oggi la libertà religiosa è tutelata dalla maggior parte degli Stati moderni attraverso le rispettive Costituzioni e, in sede internazionale, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata all'ONU nel 1948.

La Costituzione italiana

In Italia la Costituzione difende questo diritto agli articoli 3, 7, 8, 19, 20, 117/c.

  • L'articolo 3 garantisce l'eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione.
  • L'articolo 7 afferma l'indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica, ciascuno nel proprio ordine, e riconosce i Patti Lateranensi come norma fondamentale per la regolazione dei rapporti reciproci.
  • L'articolo 8 afferma che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge; che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; che i rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di Intese con le relative rappresentanze.
  • L'articolo 19 afferma che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
  • L'articolo 20 afferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
  • L'articolo 117 stabilisce, tra l'altro, che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.

Inoltre la materia è regolata anche da leggi apposite, come il Concordato fra Stato Italiano e Chiesa cattolica (i Patti Lateranensi del 1929 e l'Accordo di Villa Madama del 1984), e intese analoghe fra lo Stato ed altre religioni.

La norme di attuazione in vigore

Il dettato costituzionale viene attuato con la cosiddetta normativa sui "culti ammessi", risalente agli anni al 1929-30 e tuttora in vigore, che alcune sentenze della Consulta hanno reso conforme alla Carta fondamentale.

Si tratta, innanzitutto, della legge del 24 giugno 1929, n. 1159, che afferma il principio della libera ammissione dei culti diversi dalla religione cattolica, "purché non professino princìpi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume". Entro questi limiti, viene affermata la libertà di coscienza e di culto in tutte le sue forme, e l'eguaglianza dei cittadini, qualunque sia la religione da essi professata.

La legge del 1929 è stata perfezionata dal regolamento approvato con Regio Decreto del 28 febbraio 1930, n. 289, anch'esso tuttora in vigore. Esso non si è limitato a dettare norme di attuazione della legge, ma ha stabilito princìpi nuovi ed in parte più restrittivi.

  • L'apertura di templi o oratori deve essere autorizzata con apposito decreto, subordinato all'accertamento che essi siano necessari a soddisfare gli effettivi bisogni religiosi di "importanti nuclei di fedeli" ed alla sussistenza di "mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione".
  • I fedeli di un culto ammesso possono tenere riunioni pubbliche, senza autorizzazione preventiva, solo negli edifici aperti al culto ed a condizione che la riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto nominato con la prevista autorizzazione.
  • È statuita la facoltà di prestare assistenza religiosa nei luoghi di cura e di ritiro, presso le Forze armate e gli istituti penitenziari.
  • Sono previste esenzioni dal servizio militare.

I genitori appartenenti ad un culto non cattolico possono chiedere che i propri figli siano dispensati dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche ed ottenere la disponibilità di un locale scolastico per l'insegnamento religioso dei loro figli.

Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti, associazioni o fondazioni di confessioni religiose presuppone come condizione ineludibile che si tratti di religioni i cui princìpi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato.

Le Intese con le confessioni non cattoliche

Per le confessioni che abbiano stipulato con lo Stato l'Intesa prevista dall'articolo 8, comma 3, della Costituzione, la normativa sui "culti ammessi" è sostituita dalle leggi che hanno reso operativi gli accordi stessi nell'ordinamento giuridico italiano.

Le Intese, oltre ad abrogare la legislazione sui culti ammessi, prevedono ampi margini di autonomia interna, in virtù della quale possono:

  1. regolare le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare;
  2. effettuare liberamente, senza oneri, autorizzazioni, o altri obblighi statali, propaganda, affissioni, distribuzione all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto;
  3. accedere al servizio radio televisivo pubblico;
  4. ottenere il riconoscimento dei diplomi e delle lauree degli studenti di teologia;
  5. avvalersi di disposizioni più favorevoli in materia di insegnamento e di istruzione religiosa, nonché di istituzioni di scuole parificate;
  6. usufruire di forme di assistenza nelle istituzioni collettive e segreganti;
  7. disciplinare le proprie forme di matrimonio.

Le Intese in vigore

La stipula delle prime Intese risale al periodo immediatamente successivo alla revisione del Concordato con la Chiesa cattolica (18 febbraio 1984).

Il 21 febbraio 1984 venne firmata l'Intesa con la Tavola valdese (Chiesa Evangelica Valdese - Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), approvata con la Legge 449/1984. Una prima modifica all'Intesa venne firmata il 25 gennaio 1993 ed approvata con la legge 409/1993. La terza revisione viene conclusa dal governo Berlusconi il 27 maggio 2005 e venne firmata il 4 aprile 2007, senza essere, ad oggi, ratificata con legge.

Il 29 dicembre 1986 venne firmata l'Intesa con le Assemblee di Dio in Italia (ADI), approvata con la legge 517/1988.

Lo stesso giorno venne firmata l'Intesa con l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, approvata con la legge 516/1988. L'Intesa venne modificata una prima volta il 6 novembre 1996, e la modifica approvata con la legge 637/1996. La terza revisione dell'Intesa venne conclusa dal governo Berlusconi il 23 aprile 2004, venne firmata il 4 aprile 2007, ed è in attesa, ad oggi, di essere approvata con legge.

Il 27 febbraio 1987 venne firmata l'Intesa con l'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia (UCEI), approvata con la legge 101/1989. L'Intesa venne modificata il 6 novembre 1996, e la modifica approvata con la legge 638/1996.

Il 29 marzo 1993 venne firmata l'Intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), approvata con la legge 116/1995.

Il 20 aprile 1993 venne firmata l'Intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), approvata con la legge 520/1995.

Il 18 aprile 2001 vennero avviate le trattative finalizzate alla stipula dell'Intesa con l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, riconosciuto come ente di culto con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2000. Le trattative, sospese per la fine della XIII Legislatura, ripresero nella XIV Legislatura, ed il testo definitivo della bozza di Intesa venne licenziato nel luglio 2002.

Note
Fonti
Voci correlate
Collegamenti esterni