Giuramento

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Un francescano emette giuramento nella mani del suo superiore. Nella vita della Chiesa il giuramento di fedeltà ad essa viene realizzato ogniqualvolta si assume un incarico di governo

Il giuramento è il ricorso a Dio per garantire solennemente la validità della propria parola. Fare promessa solenne o giurare è prendere Dio come testimone di ciò che si afferma, è invocare la veracità divina a garanzia della propria veracità.

Come Creatore e Signore, Dio è la norma di ogni verità. La parola umana è in accordo con Dio oppure in opposizione a lui che è la stessa verità. Quando il giuramento è veridico e legittimo, mette in luce il rapporto della parola umana con la verità di Dio.

Nella Bibbia

Nella Bibbia il giuramento è attestato in due tipi di circostanze:

  • per garantire l'adempimento di una promessa;
  • per dare piena assicurazione della verità di un'affermazione.

Antico Testamento

In tutte le epoche del'Antico Testamento gli uomini si scambiano giuramenti, con varie finalità:

Il giuramento garantisce inoltre la veridicità di un'affermazione, e si riscontra:

Il ricorso alla garanzia di Dio assume a volte la forma di un appello alla sua sanzione in caso di spergiuro: "YHWH mi è testimone: guai a me se...". Ciò avviene soprattutto nell'epoca più antica (Gen 24,37 ; Gdc 11,10 ; 1Sam 14,24.48 ).

I giuramenti di Dio

Israele ha spesso attribuito dei giuramenti a YHWH stesso:

La formula abitualmente usata da Dio è "Io sono vivo". Dio non può basare che su se stesso la propria parola.

Gli spergiuri

Malgrado il valore assicurato al giuramento dalla presenza e dall'autorità di colui che è giusto giudice, si verificano sempre degli spergiuri. Il decalogo li condanna (Es 20,7 ), e i profeti non si stancano di denunciarli (Os 4,2 ; Ger 5,2;7,9 ; Ez 17,13-19 ; Mal 3,5 ).

Dopo l'esilio si acquista sensibilità a un altro abuso: i giuramenti che utilizzano Dio a servizio dei più sordidi interessi (Qo 5,1 ; Sir 23,9-11 ; anche nella letteratura di Qumran). L'avvertimento dei sapienti non equivale a un rifiuto del giuramento, ma dimostra una più acuta intelligenza del suo valore, e invita a riservarlo per le occasioni solenni.

Nuovo Testamento

Il Nuovo Testamento svolge la tematica del giuramento in base al pensiero di Gesù: insiste sulla sincerità che ci deve essere tra gli uomini, sul rispetto dell'onore dovuto a Dio, e sulla gravità dei casi ai quali bisogna riservare il giuramento.

Nei Vangeli

Il pensiero di Gesù sul giuramento appare sfumato. Gesù non ricorre mai al giuramento per garantire l'autorità della propria dottrina; si limita a introdurre le sue affermazioni più solenni con la formula consuetudinaria: "Amen io ve lo dichiaro".

Nel discorso della montagna prescrive ai suoi discepoli di astenersi dai giuramenti:

« Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti!". Ma io vi dico: non giurate affatto [...]. Sia invece il vostro parlare , sì; no, no; il di più viene dal maligno»

L'uomo non dovrebbe giurare su quanto è di proprietà di Dio, in quanto non ne è lui il padrone; e la parola dei discepoli non ha bisogno di cercare altra garanzia all'infuori della sincerità fraterna.

Tuttavia Gesù si scaglia con forza contro la casistica lassista degli scribi, che propongono espedienti per attenuare il rigore del giuramento (Mt 23,16-22 ); di fronte al sinedrio poi accetta di rispondere al sommo sacerdote che lo scongiura, cioè gli chiede il giuramento (Mt 26,63 ): in questa solenne circostanza, in cui proclama di fronte all'autorità legittima la propria missione, Gesù riconosce implicitamente il valore del giuramento.

Nelle lettere di Paolo

Paolo, che condanna gli spergiuri (1Tim 1,10 ), non utilizza mai le formule biasimate da Gesù né quelle in uso nel giudaismo. Tuttavia fa volentieri ricorso alla garanzia divina nelle affermazioni che gli stanno particolarmente a cuore, e chiama Dio a testimone del proprio disinteresse (1Ts 2,5.10 ; 2Cor 1,23 ), della propria sincerità (Gal 1,20 ), del proprio amore per i fedeli (2Cor 11,11 ; Fil 1,8 ; Rm 1,9 ).

Nell'uso del giuramento da parte di Paolo, le abitudini giudaiche risentono già delle indicazioni di Gesù.

Negli altri scritti del Nuovo Testamento

Gli altri autori del Nuovo Testamento manifestano la stessa discrezione di Gesù.

La lettera di Giacomo (5,12) interpreta a suo modo l'insegnamento di Gesù in Mt 5,33-37 ; ma la lettera agli Ebrei (6,16) riconosce il valore del giuramento.

Quanto ai giuramenti attribuiti a Dio, essi vengono ricordati più volte nel Nuovo Testamento, soprattutto quando si tratta di giuramenti di portata messianica (At 2,20 ; Eb 3,11-13;6,13-15;7,20-22 ).

Nella Tradizione della Chiesa

In linea con quanto attestato da Paolo, la Chiesa ha inteso che la parola di Gesù non si oppone al giuramento, allorquando esso viene fatto per un motivo grave e giusto, come, per esempio, davanti ad un tribunale.

Sant'Ignazio di Loyola è testimone di tale interpretazione:

« Non giurare né per il Creatore, né per la creatura, se non con verità, per necessità e con riverenza. »

Nel Codice di Diritto Canonico

Il Codice di Diritto Canonico traduce in norme concrete la dottrina della Chiesa sul giuramento all'interno del Libro IV riguardante "La funzione di santificare della Chiesa", parte II, "Gli altri atti del culto divino", capitolo 2, cann. 1199-1204. Il capitolo si apre dicendo che "il giuramento, ossia l'invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità, non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia"[1]. Il giuramento ammette dispensa da parte dell'autorità della Chiesa[2].

Il Codice prescrive il giuramento in vari casi:

  • il Vescovo che prende possesso canonico del suo ufficio deve giurare fedeltà alla Sede Apostolica[3];
  • gli amministratori che iniziano il loro incarico devono giurare di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative[4];
  • tutti coloro che lavorano nei tribunali o che in essi collaborino devono prestare giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l'ufficio[5];
  • nei processi canonici all'accusato non può essere imposto il giuramento[6]; il giudice di un procedimento può disporre di vincolare con giuramento a mantenere il segreto i testimoni, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori[7], e può far fare alle parti il giuramento di dire la verità[8];

Il giuramento del battezzato è considerato un mezzo valido per provare il ricevimento del Battesimo in età adulta[9].

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica

Il Catechismo della Chiesa Cattolica riassume l'insegnamento della Chiesa sul giuramento in questo modo:

« La santità del nome divino esige che non si faccia ricorso ad esso per cose futili e che non si presti giuramento in quelle circostanze in cui esso potrebbe essere interpretato come un'approvazione del potere da cui ingiustamente venisse richiesto. Quando il giuramento è esigito da autorità civili illegittime, può essere rifiutato. Deve esserlo allorché è richiesto per fini contrari alla dignità delle persone o alla comunione ecclesiale»
(N. 2155)
Note
  1. Can. 1199, § 1.
  2. Can. 1203.
  3. Can. 380. In tale occasione il Vescovo deve emettere anche la professione di fede.
  4. Can. 1283 § 1.
  5. Can. 1454.
  6. Can. 1728 § 2.
  7. Can. 1455 § 3.
  8. Can. 1532.
  9. Can. 876.
Bibliografia
Voci correlate
Collegamenti esterni
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Il contenuto di questa voce è stato firmato il giorno 8 marzo 2011 da don Paolo Benvenuto, baccelliere in Teologia.

Il firmatario ne garantisce la correttezza, la scientificità, l'equilibrio delle sue parti.