Chiesa particolare

Da Cathopedia, l'enciclopedia cattolica.
100%Decrease text sizeStandard text sizeIncrease text size
Share/Save/Bookmark
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Con il termine Chiesa particolare si intende una porzione amministrativa o sacramentale di una chiesa cristiana; tali chiese, originate con la primissima diffusione del Cristianesimo, godono di una larga autonomia e sono generalmente sottoposte all'autorità di un vescovo.

Significato dell'espressione

L'espressione Chiesa particolare indica la relazione dello stesso e unico soggetto, la Chiesa, ad una porzione della totalità dei fedeli.[1]

Diocesi

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Diocesi

Dando la definizione di diocesi, il Decreto Christus Dominus del Concilio Vaticano II offre la definizione di Chiesa particolare[2]: essa comprende direttamente l'elemento del governo, e indirettamente quello dello spazio. Si tratta, allora, della comunione dei battezzati governati dal vescovo con la cooperazione dei presbiteri, la quale per lo più si trova entro i confini di un particolare territorio[3].

In genere, quindi, nel Concilio Vaticano II e nel Codice di Diritto Canonico si ha l'identificazione della Chiesa particolare con la diocesi o altri organismi ad esse assimilati[4].

Il Codice di diritto canonico amplia ulteriormente il discorso, dicendo che alle diocesi vengono altre circoscrizioni ecclesiastiche assimilabili ad esse:[5]

Vi sono anche Chiese particolari personali: sono quelle che vengono erette senza delimitazione territoriale; ciò fa sì che su un determinato territorio si possono avere più Chiese particolari, quindi più giurisdizioni ordinarie. Rientra in questa tipologia l'ordinariato castrense o militare

Chiese sui iuris

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Chiesa sui iuris

Tuttavia il Concilio intende talvolta per Chiesa particolare i patriarcati, gli arcivescovati maggiori e altri organismi a questi assimilati, che indicano la comunione di quella porzione di popolo di Dio che, rimanendo integro il primato del Sommo Pontefice, gode di una propria disciplina, di propri usi liturgici, e di un proprio patrimonio teologico, spirituale e culturale[6].

La varietà di tutte queste Chiese, nell’unità che realizzano, mostra la cattolicità dell'una e indivisa Chiesa[7].

Chiese particolari e Chiesa universale

Come ben spiega la Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede Communionis Notio "su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione" (28 maggio 1992), il rapporto tra Chiesa universale e Chiese particolari va concepito nel senso che in queste ultime, pur essendo particolari, "si fa presente la Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali". Le Chiese particolari sono perciò costituite "a immagine della Chiesa universale"[8]:

« Infatti, ontologicamente, la Chiesa-mistero, la Chiesa una ed unica secondo i Padri precede la creazione[9], e partorisce le Chiese particolari come figlie, si esprime in esse, è madre e non prodotto delle Chiese particolari. [..]

Da essa [la Chiesa universale], originata e manifestatasi universale, hanno preso origine le diverse Chiese locali, come realizzazioni particolari dell'una ed unica Chiesa di Gesù Cristo. Nascendo nella e dalla Chiesa universale, in essa e da essa hanno la loro ecclesialità. »

(n. 9)
Note
  1. Gianfranco Ghirlanda (1990), p. 42.
  2. Christus Dominus n. 11a:
    « La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica. I singoli vescovi, ai quali è affidata la cura di una Chiesa particolare, sotto l'autorità del sommo Pontefice, pascono nel nome del Signore come pastori propri, ordinari ed immediati le loro pecorelle ed esercitano a loro vantaggio l'ufficio di insegnare, di santificare e di reggere. Essi però devono riconoscere i diritti che legittimamente competono sia ai patriarchi, sia alle altre autorità gerarchiche (Cfr. Orientalium Ecclesiarum nn 7-11). »

    Cfr. il n. 3b dello stesso Decreto:

    « I singoli vescovi esercitano tale ministero nei riguardi della porzione del gregge del Signore che è stata loro assegnata, avendo ciascuno cura della Chiesa particolare affidatagli. »

    Anche il Codice di Diritto Canonico, can. 369.

  3. Cfr. Codice di Diritto Canonico, can. 372.
  4. Cfr. Christus Dominus 3b, 11a.b, 23e, 28a; Lumen Gentium 23a.b, 27a, 45b; Ad Gentes 6c.d, 19, 20a.g.; Sacrosanctum Concilium 13b; Codice di Diritto Canonico, can. 368.
  5. Can. 368.
  6. Cfr. Lumen Gentium 13c; Orientalium Ecclesiarum 2, 3, 4, 16, 17, 19; Unitatis Reditegratio 14a.
  7. Cfr. Lumen Gentium 13c, 23d.
  8. n. 7.
  9. Cfr. San Clemente Romano, Epistola II ad Corintios, 14, 2: Funck, 1, 200; Pastore di Erma, Visioni 2, 4: PG 2, 897-900.
Fonti
Bibliografia
Voci correlate
Firma documento.png

Il contenuto di questa voce è stato firmato il giorno 8 gennaio 2014 da don Paolo Benvenuto, baccelliere in Teologia.

Il firmatario ne garantisce la correttezza, la scientificità, l'equilibrio delle sue parti.