Comunione eucaristica

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Benedetto XVI conferisce la Santa Comunione a una bambina
1leftarrow.png Voce principale: Eucaristia.
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La comunione eucaristica, cari amici, ci strappa dal nostro individualismo, ci comunica lo spirito del Cristo morto e risorto, e ci conforma a Lui; ci unisce intimamente ai fratelli in quel mistero di comunione che è la Chiesa, dove l'unico Pane fa dei molti un solo corpo (cfr. 1Cor 10,17 ), realizzando la preghiera della comunità cristiana delle origini riportata nel libro della Didaché: "Come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto divenne una cosa sola, così la tua Chiesa dai confini della terra venga radunata nel tuo Regno"[1]. L'Eucaristia sostiene e trasforma l'intera vita quotidiana. Come ricordavo nella mia prima Enciclica, "nella comunione eucaristica è contenuto l'essere amati e l'amare a propria volta gli altri", per cui "un'Eucaristia che non si traduca in amore concretamente praticato è in se stessa frammentata"[2].
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(Benedetto XVI, Omelia della celebrazione eucaristica di conclusione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale italiano, Ancona, 11 settembre 2011, online)

La Comunione Eucaristica è il rito nel quale i fedeli battezzati ricevono il Corpo di Cristo (eventualmente con il Sangue di Cristo nella Comunione sotto le due specie) durante la Celebrazione Eucaristica o fuori di essa. È la partecipazione reale, sotto le apparenze esterne del pane e del vino, al banchetto sacrificale di Cristo[3].

I frutti della Comunione

Vari e profondi sono i frutti della Comunione eucaristica[4]:

La crescita dell'unione con Cristo

Il primo frutto della Comunione eucaristica è l'unione intima con Cristo Gesù (cfr. Gv 6,56 ). La vita in Cristo ha il suo fondamento nel banchetto eucaristico (Gv 6,57 ).

Ciò che l'alimento materiale produce nella vita fisica, la Comunione lo realizza nella vita spirituale. La Comunione alla Carne del Cristo risorto, "vivificata dallo Spirito Santo e vivificante"[5], conserva, accresce e rinnova la vita di grazia ricevuta nel Battesimo. La crescita della vita cristiana richiede di essere alimentata dalla Comunione eucaristica, pane del pellegrinaggio, fino al momento della morte, quando la Comunione eucaristica sarà ricevuta come viatico.

La separazione dal peccato

Il Corpo di Cristo ricevuto nella Comunione è "dato per noi" (cfr. 1Gv 3,16 ), e il Sangue bevuto dai fedeli è "sparso per molti in remissione dei peccati" (Mt 26,28 ). Perciò l'Eucaristia, mentre unisce a Cristo, purifica dai peccati commessi e preserva da quelli futuri.

Come il cibo del corpo serve a restaurare le forze perdute, la Comunione eucaristica fortifica la carità che, nella vita di ogni giorno, tende ad indebolirsi; e la carità così vivificata cancella i peccati veniali[6]. Donandosi all'uomo, Cristo ravviva il suo amore e lo rende capace di troncare gli attaccamenti disordinati alle creature e di radicarsi in lui.

Per la carità che accende in chi la riceve, l'Eucaristia preserva dai peccati mortali futuri. Quanto più si partecipa alla vita di Cristo e si progredisce nella sua amicizia, tanto più è difficile separarsi da lui con il peccato mortale[7].

L'unità del corpo mistico

Coloro che ricevono la Comunione Eucaristica sono uniti più strettamente a Cristo, e Cristo li unisce a tutti i fedeli in un solo corpo, la Chiesa (cfr. 1Cor 10,16-17 ). La Comunione rinnova, fortifica e approfondisce l'incorporazione alla Chiesa già realizzata mediante il Battesimo.

L'impegno nei confronti dei poveri

La Comunione Eucaristica è ricevuta "nella verità" quando il fedele riconosce Cristo nei più poveri (cfr. Mt 25,40 ):

« Tu hai bevuto il Sangue del Signore e non riconosci tuo fratello. [...] Tu disonori questa stessa mensa, non giudicando degno che condivida il tuo cibo colui che è stato ritenuto degno di partecipare a questa mensa. [...] Dio ti ha liberato da tutti i tuoi peccati e ti ha invitato a questo banchetto. E tu, nemmeno per questo, sei divenuto più misericordioso»
(San Giovanni Crisostomo, In epistulam I ad Corinthios, homilia 27, 5: PG 61, 230)

Le disposizione con cui occorre ricevere la Santa Comunione

L'istruzione Redemptionis Sacramentum della Congregazione per la Dottrina della Fede (25 marzo 2004) indica le disposizioni per ricevere la Santa Comunione:

  • occorre premettere la confessione sacramentale nel caso si sia consci di essere in peccato grave; al fine di giungere a una vera coscienza dell'eventuale situazione di peccato bisogna esaminare a fondo se stessi (n. 81)[8];
  • per accostarsi alla santa Comunione occorre la consapevolezza di ciò che si fa; anche se la Chiesa desidera che "tutti coloro che partecipano ad una celebrazione della santa Messa e sono forniti delle dovute condizioni ricevano in essa la santa Comunione", tuttavia vuole si applichi il necessario discernimento (n. 83); in particolare bisogna evitare che i non cattolici e i non cristiani accedano alla santa Comunione per mancanza di consapevolezza (n. 84): infatti "i ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici (n. 85);
  • i fedeli devono essere "accortamente guidati alla pratica di accedere al sacramento della Penitenza al di fuori della celebrazione della Messa", in maniera da celebrarlo con tranquillità e giovamento (n. 86);
  • la confessione sacramentale sia sempre premessa alla prima Comunione; questa, poi, "sia sempre amministrata da un Sacerdote e mai al di fuori della celebrazione della Messa", e non sia amministrata il Giovedì Santo nella Messa nella Cena del Signore; inoltre i fanciulli che la ricevono devono essere "sufficientemente pronti" (n. 87).

La Comunione eucaristica nelle situazioni matrimoniali irregolari

La Familiaris Consortio precisa riguardo ai divorziati risposati:

« La Chiesa [..] ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale: se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio»
(n. 84)

Lo stesso documento afferma l'impossibilità di ammettere ai Sacramenti i cattolici uniti con il solo rito civile (n. 82)

Nulla del genere si dice invece riguardo ai separati e divorziati non risposati che, avendo scelto tale stato come "estremo rimedio" a situazioni difficli, si impegnano a vivere in fedeltà al proprio coniuge (n. 83).

La Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della Comunione Eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati della Congregazione per la Dottrina della Fede (14 settembre 1994)[9] stigmatizza l'insegnamento di chi afferma che "per esaminare oggettivamente la loro situazione effettiva, i divorziati risposati dovrebbero intessere un colloquio con un sacerdote prudente ed esperto. Questo sacerdote però sarebbe tenuto a rispettare la loro eventuale decisione di coscienza ad accedere all'Eucaristia, senza che ciò implichi una autorizzazione ufficiale" (n. 3):

« L'errata convinzione di poter accedere alla Comunione eucaristica da parte di un divorziato risposato, presuppone normalmente che alla coscienza personale si attribuisca il potere di decidere in ultima analisi, sulla base della propria convinzione[10], dell'esistenza o meno del precedente matrimonio e del valore della nuova unione. Ma una tale attribuzione è inammissibile[11]. Il matrimonio infatti, in quanto immagine dell'unione sponsale tra Cristo e la sua Chiesa, e nucleo di base e fattore importante nella vita della società civile, è essenzialmente una realtà pubblica. »
(n. 7)

Lo stesso documento specifica poi che "il fedele che convive abitualmente "more uxorio" con una persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, non può accedere alla Comunione eucaristica" (n. 6).

L'intercomunione con le altre confessioni cristiane

È differente la situazione riguardo alla Comunione Eucaristica delle varie confessioni cristiane:

In presenza di una grave necessità, a giudizio dell'Ordinario, i ministri cattolici possono amministrare i sacramenti dell'Eucaristia, della Penitenza e dell'Unzione degli infermi agli altri cristiani che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, purché li chiedano spontaneamente[16][17].

Note
  1. IX, 4.
  2. Deus Caritas Est, n. 14.
  3. Cfr. Antonio Piolanti (1950) 125.
  4. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1391-1401.
  5. Presbyterorum ordinis, 5.
  6. Cfr. Concilio di Trento, Sessione 13a, Decretum de SS. Eucharistia, c. 2: DS 1638.
  7. Rimane vero comunque che la Comunione eucaristica non è ordinata al perdono dei peccati mortali: ciò è proprio del sacramento della Riconciliazione.
  8. Il documento dice testualmente:
    « [..] chi sia conscio di essere in peccato grave non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima. »

    La permissione stabilita si riferisce specificamente al sacerdote che è tenuto a presiedere o concelebrare l'Eucaristia, o a religiosi o altri fedeli per i quali il fatto di non accedere alla comunione eucaristica verrebbe notato e farebbe pensare che si trovino in peccato mortale.

  9. Testo online.
  10. Cfr. Lettera enciclica Veritatis Splendor, n. 55: AAS 85 (1993) 1178.
  11. Cfr. Codice di Diritto Canonico, can. 1085 § 2.
  12. Catechismo della Chiesa Cattolica 1399.
  13. 13,0 13,1 Unitatis Redintegratio, 15.
  14. 14,0 14,1 Unitatis Redintegratio, 22.
  15. Catechismo della Chiesa Cattolica 1400.
  16. Catechismo della Chiesa Cattolica 1401. Tale numero precisa che "è necessario in questi casi che essi manifestino la fede cattolica a riguardo di questi Sacramenti e che si trovino nelle disposizioni richieste"
  17. Cfr. Codice di Diritto Canonico, can. 844, § 4.
Fonti
Bibliografia
Voci correlate
Collegamenti esterni
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Il contenuto di questa voce è stato firmato il giorno 12 dicembre 2013 da don Paolo Benvenuto, baccelliere in Teologia.

Il firmatario ne garantisce la correttezza, la scientificità, l'equilibrio delle sue parti.