Monsignore
Monsignore è un titolo usato dalla Chiesa per tutti i vescovi e per alcuni presbiteri; a questi ultimi viene conferito con una speciale concessione della Santa Sede.
Il termine viene dal francese monseigneur, che significa "mio signore".
Storia
In passato, e particolarmente nel Medioevo, Monsignore era un titolo onorifico che veniva conferito a re, principi e cavalieri, oltre che a importanti uomini della Chiesa.
In ambito più strettamente ecclesiastico, erano chiamati Monsignori del Papa i chierici addetti alle Basiliche Romane e alla Cappella Papale; poi questa onorificenza fu diffusa a tutta la Chiesa universale.
Nel regno di Francia monseigneur contratto in monsieur era il titolo riservato per antonomasia al fratello del re.
Fino al 1968 le onorificenze pontificie erano andate crescendo di numero fino a raggiungere il numero di quattordici. Paolo VI le ridusse a tre con la Lettera apostolica Motu proprio Pontificalis Domus[1].
Prassi attuale
Il titolo legato all'ufficio
Il titolo si usa, oltre che per i vescovi, anche per vari presbiteri che rivestono uffici particolari:
- Vicari Generali o Episcopali delle Diocesi
- Canonici effettivi ed onorari dei Capitoli Cattedrali durante munere
- Cappellani del Sovrano Militare Ordine di Malta
- Cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Il titolo conferito in maniera particolare
L'Istruzione sul conferimento di Onorificenze pontificie, promulgata dalla Segreteria di Stato della Santa Sede in data 13 maggio 2001, dispone che i Vescovi diocesani possano proporre il conferimento di una onorificenza pontificia ad ecclesiastici, in segno di apprezzamento e riconoscenza per il servizio prestato[2].
La richiesta, accompagnata dal curriculum vitae dei candidati, con descrizione accurata delle benemerenze acquisite nei riguardi della Chiesa, deve essere inviata alla Nunziatura Apostolica, che la fa pervenire, corredata dal proprio nulla osta, alla Segreteria di Stato. Le domande provenienti dai territori soggetti alla vigilanza della Congregazione per le Chiese Orientali e della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli devono essere prima inviate al Dicastero competente che provvederà poi a trasmetterle alla Segreteria di Stato.
Per ogni diocesi, il numero totale di Monsignori non deve superare il 10% del clero.
Per mandato di papa Francesco, la Segreteria di Stato ha stabilito il 17 gennaio 2014 che vi sia un solo grado di onorificenza pontificia, quella di Cappellano di sua Santità, e che essa possa essere attribuita ai presbiteri solo al compimento dei 65 anni di età[3]. La decisione di Papa Francesco si pone nella stessa linea di quanto già prima stabilito da papa Paolo VI nel 1968[4], come ulteriore semplificazione.
La situazione precedente il 2014
La citata Istruzione sul conferimento di Onorificenze pontificie(2001) contemplava che al conferimento del titolo onorifico di monsignore ne fosse specificato anche il grado, secondo questo ordine crescente di importanza:
- Cappellano di Sua Santità: a presbiteri del clero secolare che avessero compiuto almeno 35 anni di età e cinque di sacerdozio (dieci per gli Ecclesiastici nel Servizio Diplomatico della Santa Sede e per gli Officiali della Curia Romana);
- Prelato d'onore di Sua Santità: a presbiteri del clero secolare che avessero compiuto almeno 45 anni di età e 15 di sacerdozio;
- Protonotario Apostolico Soprannumerario: a presbiteri del clero secolare che avessero compiuto almeno 55 anni di età e 20 di sacerdozio.
Di norma, si doveva rispettare la "gradualità": si doveva richiedere cioè per il candidato prima il titolo di Cappellano e poi quello di Prelato. Tra un grado e l'altro dovevano trascorrere almeno 10 anni.
Per alcuni casi particolarmente meritevoli e significativi, i Vescovi potevano richiedere direttamente il titolo di Protonotario Apostolico Soprannumerario, salva restando la condizione che il candidato avesse compiuto almeno 55 anni di età e 20 di sacerdozio.
Vesti
Il monsignore può essere distinto dagli altri preti a motivo delle sue vesti, come previsto dalla Istruzione della Segreteria di Stato Ut sive sollicite[5]:
- I Prelati Superiori dei Dicasteri della Curia Romana che non hanno la dignità episcopale, gli Uditori della Sacra Rota Romana, il Promotore Generale di Giustizia e il Difensore del Vincolo nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, i Protonotari Apostolici de numero, i Chierici della Camera Apostolica e i Prelati dell’Anticamera Pontificia hanno come abito corale la talare violacea con mantelletta violacea, rocchetto e fascia violacea. Come abito piano la talare senza pellegrina con filettatura e bottoni di colore rubino, fascia violacea con frangie di seta alle due estremità e ferraiolone violaceo. La berretta è nera con fiocco rosso[6].
- I Protonotari Apostolici Soprannumerari e i Prelati d'Onore di Sua Santità hanno come abito corale la talare violacea, la fascia violacea con frangie e la cotta (non il rocchetto) senza pieghe. Come abito piano la talare nera senza pellegrina con filettatura e bottoni di colore rubino, con fascia violacea. I Prelati d’Onore di Sua Santità non possono indossare il ferraiolo violaceo, a differenza dei Protonotari Apostolici Soprannumerari che ne hanno facoltà[7].
- I Cappellani di Sua Santità hanno sia come abito corale che come abito piano la talare nera con filettatura e bottoni di colore violaceo e fascia di seta violacea[8].
Queste norme aboliscono tutti i privilegi, anche centenari e ab immemorabili, antecedenti al 30 ottobre 1970, data di pubblicazione della Lettera Circolare Per Instructionem.
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