Università pontificia

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Le Università pontificie sono università istituite per «l'investigazione delle discipline sacre o connesse con le sacre e per istruire scientificamente gli studenti nelle medesime discipline»[1].

«Le Università e Facoltà ecclesiastiche possono essere costituite soltanto se erette dalla Sede Apostolica o da questa approvate; ad essa compete pure la loro superiore direzione»[2]:

« Nessuna Università o Facoltà, che non sia stata eretta o approvata dalla Sede Apostolica[3], può validamente conferire gradi accademici con effetti canonici. »
(Can. 817)

Pertanto le Università Pontificie sono «persone giuridiche pubbliche, canonicamente erette», e sono disciplinate dal libro III del Codice di Diritto Canonico, intitolato De Ecclesiae munere docendi[4] ("L'ufficio di insegnare della Chiesa").

Struttura accademica

Ogni Università Pontificia annovera nella sua struttura le Autorità Accademiche, il Corpo Accademico, che si caratterizza per l'internazionalità dei suoi componenti, e che esalta così la vocazione universale della docenza pontificia, il Senato Accademico, gli Ufficiali.

Patrono dell'ateneo è il Gran Cancelliere, vi è quindi il Magnifico Rettore, i Decani delle Facoltà[5], i Presidi degli Istituti.

Queste cariche costituiscono le Autorità accademiche.

Il Corpo accademico è composto dai Presidi, dai Decani, dai Professori stabili, Professori emeriti, stabilizzati, incaricati, invitati nonché dagli Assistenti ordinari o volontari.

Gli Ufficiali invece sono presieduti dal Segretario Generale - che normalmente si avvale di un Bibliotecario Generale ed un Economo Generale - e dagli addetti agli uffici amministrativi ed alle segreterie studenti.

Valutazioni degli studenti

Le valutazioni degli esami e delle prove finali sono espresse in trentesimi od in novantesimi ed esprimono le seguenti qualifiche:

  • Probatus da 18/30 a 19,99 - da 54/90 a 59
  • Bene Probatus da 20 a 22,99 - da 60 a 68
  • Cum Laude da 23 a 25,99 - 69 a 77
  • Magna cum Laude da 26 a 28,99 - da 78 a 86
  • Summa cum Laude da 29 a 30 - da 87 a 90

I gradi accademici

Emblema della Santa Sede.

Al pari delle altre facoltà teologiche le Università Pontificie suddividono gli studi in 3 cicli: il primo ciclo, di varia durata, al termine del quale si consegue il Baccellierato o Baccalaureato; il secondo ciclo porta al conferimento del titolo accademico di Licenza, ed infine con il terzo ciclo si può conseguire il Dottorato.

La durata dei cicli può variare da Università ad Università.

In Italia "i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti dallo Stato" ai sensi dell'art. 10/II della Legge 25 marzo 1985 n.21 (G.U. n. 28 del 10 aprile 1985). Tuttavia non sono stati adottati provvedimenti intesi a stabilire a priori le equiparazioni con i titoli conferiti dalle università italiane. Non risulta pertanto possibile predeterminare una equiparazione tassativa dei titoli accademici rilasciati dalle Università Pontificie con quelli rilasciati dalle Università statali. Infatti, in Italia i continui cambiamenti curriculari universitari rendono molto complesso il problema delle equiparazioni che deve essere deliberato, a richiesta degli interessati, di volta in volta, dal competente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca[6].

I corsi di laurea

Di massima nelle università pontificie sono istituite le facoltà di Sacra teologia, di Utriusque iuris[7], di Diritto canonico, di Diritto civile, di Filosofia, di Scienze Bibliche e d'Archeologia, di Lettere cristiane e classiche, di Missiologia, di Scienze dell'educazione, di Scienze della comunicazione sociale.

Gli studenti

Nelle università pontificie sono ammessi studenti di tutto il mondo, chierici o laici e talora, con speciali e motivate autorizzazioni, anche non cristiani.

Gli studenti sono normalmente classificabili in studenti ordinari[8], straordinari[9] ed ospiti[10].

Per essere ammessi ai corsi delle Facoltà o agli Istituti delle università pontificie può essere richiesta la conoscenza della lingua latina, greca o di altre lingue straniere.

Le Università cattoliche

Placca storica commemorativa dell'Università cattolica del Sacro Cuore

Il can. 808 prescrive che "Nessuna università di studi, benché effettivamente cattolica, porti il titolo di università cattolica , se non per consenso della competente autorità ecclesiastica".

Si tratta pertanto di istituzioni universitarie che hanno riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico a norma degli ordinamenti giuridici degli Stati ove hanno sede ma che necessitano di specifico consenso dell'autorità ecclesiastica. In proposito si ricorda che "È diritto della Chiesa istituire e dirigere università di studi, che contribuiscano ad una più profonda cultura degli uomini e a una più piena promozione della persona umana e altresì ad adempiere la dunzione di insegnare della Chiesa stessa[11].

In tema di università cattoliche il Codice di diritto canonico prescrive anche che i docenti debbano essere prescelti tra coloro che, oltre per l'idoneità scientifica e pedagogica, eccellano per integrità di dottrina e probità di vita. È stabilito altresì che ove tali requisiti vengano meno, i docenti, rispettate le procedure prescritte dagli statuti delle singole università, vengano rimossi. Il CIC prescrive inoltre che le Conferenze episcopali ed i Vescovi diocesani devono avere il dovere ed il diritto di vigilare che in tali università siano osservati fedelmente i principi della dottrina cattolica.

Una caratteristica propria delle università cattoliche[12] è che nel loro ambito devono avere facoltà o istituti o almeno cattedre di teologia, in cui vengano impartite lezioni anche agli studenti laici[13][14].

Università Pontificie ed Istituti di studi superiori

Lapide con il Titolo della Basilica del Laterano in Roma " Ecclesiarum mater et caput ", con annessa la Pontificia Università Lateranense
L'edificio del Collegio Romano

In Italia sono presenti le seguenti Università Pontificie (can. 815)[15][16]:

ed Istituti di studi superiori (can. 814):

Note
  1. Codice di Diritto Canonico, can. 815.
  2. Can. 816.
  3. Secondo la definizione contenuta nel can. 361 del nuovo Codice di diritto canonico:
    « Col nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono nel codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana»
  4. Can. 815 e ss.
  5. Spetta al Decano di Facoltà giudicare a quale anno ammettere chi ha già seguito corsi affini a quelli della Facoltà, concedere dispense da corsi già frequentati o integrare il piano di studi seguito altrove con corsi o esami previsti dai diversi ordinamenti universitari.
  6. Si deve ricordare che in Italia si è passati dai corsi di laurea quadriennali (affiancati in alcuni casi da corsi di laurea breve che conferivano un diploma universitario ma non un grado accademico) ai corsi di laurea cosiddetta tre + due ed ora ai corsi di laurea quinquennali, cosiddetti magistrali. http://www.olir.it/areetematiche/73/documents/Bolgiani_Titoli_di_studio.pdf
  7. Letteralmente di "entrambi i diritti" ovvero di diritto civile (o romano) e di diritto canonico. Si deve ricordare in proposito che questa facoltà rispetta la tradizione dell'insegnamento del diritto nella forma tradizionale antecedente le codificazioni del XVIII secolo allorquando le facoltà di giurisprudenza insegnavano con la teologia le due grandi scuole di pensiero giuridico: quella canonica e quella di diritto romano / civile.
  8. Sono studenti ordinari quelli che, iscritti ad una facoltà, seguono tutti i corsi e conseguono un grado accademico.
  9. Sono studenti straordinari quelli che con l'autorizzazione del Decano frequentano i corsi regolarmente ma non ambiscono a conseguire un grado accademico.
  10. Sono studenti ospiti quelli che a discrezione del Decano possono frequentare nel corso dell'anno accademico o per un tempo stabilito alcuni corsi.
  11. Così il can. 807 del capo II del libro III "Le università cattoliche e gli altri istituti di studi superiori" del CIC.
  12. Un classico esempio di università cattolica è l'Università Cattolica del Sacro Cuore, di Milano.
  13. Cfr. can. 810 ss. CIC.
  14. Il can. 814 prescrive che le disposizioni date per le università cattoliche si applicano agli altri istituti di studi superiori cattolici.
  15. La Pontificia università lateranense incorpora, quali istituti di perfezionamento della Facoltà di teologia, l'Accademia Alfonsiana, l'Istituto di patristica agostiniano e l'Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum.
  16. Da menzionare, per completezza d'informazione, un istituto pontificio di alta formazione qual è la Pontificia Accademia Ecclesiastica, prestigiosa istituzione della Chiesa cattolica, che cura la preparazione dei sacerdoti destinati al servizio diplomatico della Santa Sede presso le varie nunziature o presso la Segreteria di Stato della Santa Sede.
Voci correlate