Collegio cardinalizio

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Collegio cardinalizio riunito nella Basilica di San Pietro
Exquisite-kfind.png Vedi la voce: Composizione attuale del Collegio cardinalizio

Il Collegio cardinalizio è l'insieme dei cardinali della Chiesa cattolica.

Assolve a tre compiti principali:

  1. provvede all'elezione del Papa. Entrano in conclave, però, solo i cardinali che non hanno ancora compiuto l'ottantesimo anno di età;
  2. realizza riunioni collegiali, quando il Papa lo convoca, per valutare aspetti generali o specifici del governo della chiesa universale;
  3. ogni cardinale assiste personalmente il Papa nel suo impegno pastorale attraverso gli uffici e gli incarichi a cui è deputato.

Il collegio cardinalizio ha al suo interno un decano, eletto dai sei Cardinali vescovi e confermato dal papa.

Storia

L'istituzione dei Cardinali ha le sue radici nei presbiteri assegnati ai venticinque titoli o chiese quasi parrocchiali di Roma, dai sette (poi quattordici) diaconi regionali e sei diaconi palatini e dai sette (o sei nel XII secolo) Vescovi suburbicari, furono consiglieri e cooperatori del papa.

Dall'anno 1059 sono elettori esclusivi del papa. Nel XII secolo incominciarono ad essere creati Cardinali anche prelati residenti fuori Roma.

Dal 1150 formano il Collegio Cardinalizio, presieduto dal Decano, che è il vescovo di Ostia, e con un cardinale Camerlengo quale amministratore dei beni.

Il numero dei cardinali è variato secondo i secoli. Fino ai secoli XIII-XV non superava i trenta. Sisto V fissò il numero ad un massimo di settanta: sei cardinali vescovi, cinquanta cardinali preti, quattordici cardinali diaconi.

Il beato Giovanni XXIII derogò al numero dei cardinali, superando il limite stabilito da Sisto V, e inoltre stabilì che fossero insigniti della dignità episcopale[1].

Paolo VI determinò il posto dei Patriarchi Orientali nel Collegio Cardinalizio[2] e stabilì che con il compimento dell'80° anno di età i Cardinali avrebbero cessato dall'essere membri dei dicasteri della Curia romana e di tutti gli organismi permanenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano; inoltre avrebbero perso il diritto di eleggere il Sommo Pontefice e quindi di entrare in conclave. Inoltre lo stesso papa fissò ad un massimo di centoventi il numero dei cardinali[3].

Struttura

Nel 1150 fu istituita la carica di Camerlengo del Collegio cardinalizio, con funzioni di amministrazione del patrimonio del Collegio, soppressa poi nel 1997.[6]

Note
  1. Motu proprio Cum gravissima del 15 aprile 1962
  2. Motu proprio Purpuratorum Patrum, 11 febbraio 1965.
  3. Motu proprio Ingravescentem aetatem, 21 novembre 1970; cfr. Acta Apostolicae Sedis, Anno 1973, vol. LXV, p. 163.
  4. Durante la Sede vacante, se il cardinale decano e il sottodecano non sono elettori, il «Cardinale elettore più anziano, secondo l'ordine consueto di precedenza», assume le funzioni del decano durante il conclave (Universi Dominici Gregis, II, III, 52-54 e II, VII, 87).
  5. Rescriptum ex audientia SS.MI: Rescritto del Santo Padre con cui ha deciso di cooptare nell'Ordine dei Vescovi, equiparandoli in tutto e per tutto ai Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, i Cardinali Parolin, Sandri, Ouellet e Filoni su press.vatican.va. 26 giugno 2018. URL consultato il 2 febbraio 2019
  6. (EN) The Cardinals of the Holy Roman Church - Cardinals camerlengo of the Sacred College of Cardinals (1198-1997) - Florida International University