Costituzione gerarchica della Chiesa Cattolica

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Un'immagine dei Vescovi riuniti con il Papa nel Concilio Vaticano II: il Concilio è una forma straordinaria dell'esercizio della potestà suprema della Chiesa
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Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri infatti che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò hanno una vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza. Questo santo Sinodo, sull'esempio del Concilio Vaticano primo, insegna e dichiara che Gesù Cristo, pastore eterno, ha edificato la santa Chiesa e ha mandato gli apostoli, come egli stesso era stato mandato dal Padre (cfr. Gv 20,21 ), e ha voluto che i loro successori, cioè i vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli. Affinché poi lo stesso episcopato fosse uno e indiviso, prepose agli altri apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità di fede e di comunione[1]. Questa dottrina della istituzione, della perpetuità, del valore e della natura del sacro primato del romano Pontefice e del suo infallibile magistero, il santo Concilio la propone di nuovo a tutti i fedeli come oggetto certo di fede. Di più, proseguendo nel disegno incominciato, ha stabilito di enunciare ed esplicitare la dottrina sui vescovi, successori degli apostoli, i quali col successore di Pietro, vicario di Cristo[2] e capo visibile di tutta la Chiesa, reggono la casa del Dio vivente.
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(Lumen Gentium, n. 18)

L'espressione Costituzione gerarchica della Chiesa Cattolica si riferisce al fatto che Cristo ha fondato la Chiesa come una comunità nella quale ha stabilito una gerarchia di servizio.

La gerarchia cattolica è legata ai ministri ordinati: i Vescovi, con a capo il papa, i presbiteri e i diaconi. Nel loro insieme questi tre ordini costituiscono il clero.

Il termine gerarchia deriva dal greco hierós ("sacro") ed archeía ("comando"). Il termine è generalmente tradotto in latino con ordo, da cui appunto deriva ordine.

Per comprendere ciò che è la gerarchia cattolica bisogna comprendere la distinzione tra potestas ordinis, letteralmente "potestà d'Ordine" e potestas iurisdictionis, "potestà di giurisdizione".

  • la potestà d'ordine si riferisce alla facoltà di amministrare i Sacramenti: non esiste nessuna differenza sostanziale tra il Sacramento la cui celebrazione è presieduta o amministrato dal papa e quello presieduto o amministrato da un competente ministro ordinati inferiore: per esempio, la celebrazione eucaristica presieduta dal papa e quella presieduta da un presbitero, oppure il Battesimo amministrato dal vescovo o dal diacono;
  • la potestà di giurisdizione riguarda invece la facoltà di porre atti di giurisdizione, come nominare legittimamente un vescovo o un parroco.

La suprema autorità: il Papa e il Collegio dei Vescovi

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi le voci Papa, Collegio dei Vescovi e Concilio Ecumenico

La suprema autorità nella Chiesa Universale spetta a due soggetti:[3]

  • al Romano Pontefice singolarmente come Vicario di Cristo: in lui permane l'ufficio concesso a Pietro[4];
  • al Collegio dei Vescovi, insieme con il Papa, Capo del Collegio medesimo[5]: nel Collegio dei Vescovi permane infatti il Corpo apostolico[6], che è soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale; il Papa e i Vescovi formano un unico Collegio, in quanto rispettivamente successore di Pietro e successori degli Apostoli.

La potestà piena e suprema sulla Chiesa universale del Collegio dei Vescovi deriva dall'avere al proprio interno il Romano Pontefice.

La potestà del Collegio dei Vescovi è iure divino, e quindi non modificabile dal diritto positivo: il can. 330 usa l'espressione latina statuente Domino ("per volontà del Signore") per indicare l'unico collegio costituito dal Papa e da tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica in comunione con lui.

Per mezzo della consacrazione episcopale e della comunione gerarchica con il Capo (il papa) e con le membra (gli altri vescovi), ogni Vescovo è quindi membro di diritto del Collegio episcopale[7] e partecipa pertanto della sollicitudo omnium ecclesiarum, cioè della "sollecitudine per tutte le Chiese"[8].

L'esercizio della potestà suprema sulla Chiesa universale da parte del Collegio dei Vescovi può avvenire in due modi:

  • nell'azione solenne collegiale esercitata nel Concilio ecumenico[9] convocato dal Romano Pontefice;
  • nell'azione congiunta dei Vescovi non riuniti insieme fisicamente, ma sparsi per il mondo, in forme diverse, richiesta o liberamente recepita dal Romano Pontefice. È prerogativa esclusiva del Papa, secondo le necessità della Chiesa, scegliere e promuovere i modi con cui il Collegio dei Vescovi può esercitare collegialmente il suo ufficio per la Chiesa universale[10].

Il Sinodo dei Vescovi

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Sinodo dei Vescovi

Dopo il Concilio Vaticano II si è sviluppata una ulteriore forma di esercizio dell'autorità sulla Chiesa universale: il Sinodo dei Vescovi.

Esso è un'assemblea di Vescovi scelti dalle diverse regioni del mondo, che si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica, e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo.[11]

Il Sinodo è direttamente sottoposto all’autorità del Romano Pontefice[12]

La Curia Romana

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Curia Romana

La Curia Romana è al servizio del Papa: mediante essa il Sommo Pontefice tratta le questioni della Chiesa universale. La Curia Romana agisce in suo nome, e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene e a servizio delle Chiese.

È composta dalla Segreteria di Stato, dal Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, dalle varie Congregazioni Romane, dai Tribunali, e da altri Organismi; la loro costituzione e competenza vengono definite da una legge peculiare[13].

Il nome di Sede Apostolica o Santa Sede si riferisce al Romano Pontefice, ma indica anche, se non risulta diversamente dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana[14].

I Cardinali

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Cardinale

Nel governo della Chiesa il Papa è coadiuvato dai cardinali, costituiti in collegio e distribuiti in tre ordini: cardinali vescovi, cardinali preti e cardinali diaconi[15].

L'aiuto che i Cardinali danno al Papa è esercitato:

  • come membri dei vari organismi della Curia Romana;
  • nel Concistoro, riunione dei Cardinali convocata dal Papa per analizzare temi specifici.

I Vescovi e le Diocesi

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Vescovo

La Chiesa professa che l'episcopato è stato istituito da Cristo: è "per istituzione divina" che i vescovi "sono successori degli Apostoli"[16]; è mediante la consacrazione del Vescovo che questi diventa membro del Collegio apostolico, ricevendo gli uffici (munera) di santificare, insegnare et governare: l'origine ed il fondamento di tutta la potestà episcopale risiede nel Sacramento, che conferisce radicalmente i tre uffici, ma perché questi possano diventare effettivamente potestà (potestates) si richiede la comunione gerarchica con il Romano Pontefice e gli altri membri del Collegio, nonché una specifica missio canonica ("invio canonico") con il conferimento di uno specifico ufficio.

In virtù della consacrazione i Vescovi sono successori degli Apostoli, costituiti Pastori della Chiesa[17].

I vescovi possono essere diocesani o titolari[18]:

  • ai primi è affidata la cura di una diocesi, in cui devono risiedere[19]; per questo sono anche detti vescovi residenziali (residentiales);
  • gli altri sono individuati negativamente dal fatto che ad essi non è data la cura di una Chiesa particolare; l'aggettivo "titolare" fa riferimento al fatto che viene loro conferito il titolo di una Diocesi ormai non più esistente.

I Vescovi sono nominati, o confermati nei casi in cui vengono eletti, esclusivamente dal Romano Pontefice, a cui solo compete il diritto di nomina o di conferma[20].

Le articolazioni ecclesiastiche

La Chiesa Cattolica si divide territorialmente in Regioni Ecclesiastiche, le quali possono essere a loro volta articolate in Province Ecclesiastiche; in esse la diocesi principale prende il nome di Arcidiocesi, e il suo Vescovo è chiamato Arcivescovo.

Le Conferenze Episcopali

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Conferenza episcopale

Le Conferenze Episcopali sono unioni collegiali permanenti dei vescovi di una nazione o di un territorio. Hanno lo scopo di promuovere la collaborazione nell'esercizio del ministero pastorale.[21]

I gradi inferiori del Sacramento dell'Ordine

Il Concilio Vaticano II parla dei gradi inferiori del Sacramento dell'Ordine senza riferirli a un'istituzione diretta da parte di Cristo; ne afferma però l'antichità e li situa nella piena e legittima Tradizione della Chiesa:

« Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre (cfr. Gv 10,36 ), per mezzo degli apostoli ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i vescovi; a loro volta i vescovi[22] hanno legittimamente affidato a vari membri della Chiesa, in vario grado, l'ufficio del loro ministero. Così il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi. »

Presbiteri e diaconi sono collaboratori a diverso titolo dell'ordine episcopale; le loro funzioni, determinate dalla Chiesa, devono essere esercitate nella comunione con il Vescovo. Entrambi amministrano il Battesimo e benedicono le nozze; presbiteri e diaconi sono annunciatori ufficiali della Parola di Dio.

I presbiteri

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Presbitero

I presbiteri partecipano del ministero sacerdotale dei Vescovi: oltre ai ministeri che hanno in comune con i diaconi, i presbiteri presiedono la celebrazione eucaristica, l'amministrazione la Penitenza e l'Unzione degli Infermi.

Tra i presbiteri possono essere nominati i parroci e vice parroci.

I diaconi

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Diacono

I diaconi ricevono l'imposizione delle mani non per il sacerdozio ma per il servizio.[23]

Loro missione specifica, secondo l'ispirazione originaria (At 6,1-6 ), è quella di dedicarsi all'animazione della carità.

La costituzione gerarchica o non gerarchica delle altre confessioni cristiane

Gli Ortodossi, gli Anglicani, e la Chiesa Episcopaliana hanno mantenuto i tre gradi del Sacramento dell'Ordine in maniera uguale alla Chiesa Cattolica.

Invece le comunità ecclesiali riformate e quelle evangeliche non conoscono una vera e propria gerarchia, ma hanno l'istituto del pastorato, che è un ministero funzionale alla vita della comunità cristiana.

Note
  1. Cfr. Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica sulla Chiesa di Cristo Pastor Aeternus: Dz 1821 (3050s.) [Collantes 7.176].
  2. Cfr. Concilio di Firenze, Decretum pro Graecis: Dz 694 (1307) [Collantes 7.159] e Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica sulla Chiesa di Cristo Pastor Aeternus: Dz 1826 (3059) [Collantes 7.184].
  3. http://www.iuscanonicum.it/vescovi.htm
  4. Codice di Diritto Canonico, can. 331.
  5. Ibid., can. 336.
  6. Ibid., can. 330.
  7. Cfr. Lumen Gentium, 22:
    « [..] Uno è costituito membro del corpo episcopale in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col capo del collegio e con le sue membra. [..] »
  8. Cfr. Lumen gentium, 23:
    « Ma in quanto membri del collegio episcopale e legittimi successori degli apostoli, per istituzione e precetto di Cristo [i Vescovi] sono tenuti ad avere per tutta la Chiesa (cfr. Pio XII, Enciclica Fidei Donum, 21 aprile 1957: AAS 49 (1957), p. 237) una sollecitudine che, sebbene non sia esercitata con atti di giurisdizione, contribuisce sommamente al bene della Chiesa universale. Tutti i vescovi, infatti, devono promuovere e difendere l'unità della fede e la disciplina comune all'insieme della Chiesa, formare i fedeli all'amore per tutto il corpo mistico di Cristo, specialmente delle membra povere, sofferenti e di quelle che sono perseguitate a causa della giustizia (cfr. Mt 5,10 ), e infine promuovere ogni attività comune alla Chiesa, specialmente nel procurare che la fede cresca e sorga per tutti gli uomini la luce della piena verità. Del resto è certo che, reggendo bene la propria Chiesa come una porzione della Chiesa universale, contribuiscono essi stessi efficacemente al bene di tutto il corpo mistico, che è pure il corpo delle Chiese (cfr. Sant'Ilario di Poitiers, In Psalmum 14,3: PL 9, 206; CSEL 22, p. 86. San Gregorio Magno, Moralia IV, 7, 12: PL 75, 643C. Pseudo Basilio, In Isaiam 15, 296: PG 30, 637C). »
  9. Codice di Diritto Canonico, can. 337, §1.
  10. Codice di Diritto Canonico, can. 337, §3.
  11. Codice di Diritto Canonico, can. 342.
  12. Codice di Diritto Canonico, can. 344.
  13. Codice di Diritto Canonico, can. 360.
  14. Codice di Diritto Canonico, can. 361.
  15. Tale terminologia dipende dalla situazione della Chiesa di Roma nell'antichità: a coadiuvare il Papa vi erano Vescovi, Presbiteri e Diaconi; oggi tutti i Cardinali sono almeno presbiteri, e la maggior parte di essi Vescovi.
  16. Codice di Diritto Canonico, can. 375.
  17. Codice di Diritto Canonico, can. 375, §1.
  18. Codice di Diritto Canonico, can. 376.
  19. Codice di Diritto Canonico, can. 395.
  20. Codice di Diritto Canonico, can. 377.
  21. Conferenze Episcopali, in Enciclopedia Treccani online.
  22. Cfr. Sant'Ignazio Martire, Ad Ephesios 6, 1: ed. Funk I, p. 218.
  23. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1569.
Fonti
Bibliografia
  • Tarcisio Bertone, Fedeli, laici, chierici e costituzione gerarchica, in Ernesto Cappellini (a cura di), La normativa del nuovo Codice, Queriniana, Brescia 1985, ISBN 9788839900593, pp. 67-107
  • Pietro Pisani, Cattolica, Chiesa, in Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma 1931, online
Voci correlate
Collegamenti esterni