Jus exclusivae

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Papa san Pio X: la sua elezione fu conseguenza del veto posto al Conclave del 1903 dall'imperatore d'Austria
Il Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, oggetto del veto austriaco del 1903

Lo Jus Exclusivae ("diritto di esclusione") o Jus Exclusionis ("diritto di veto") riguarda il "diritto", esercitato in passato, di porre il veto all'elezione di un determinato candidato al soglio pontificio. Con questo diritto un cardinale, detto Cardinale della Corona, si faceva latore di un messaggio da parte del proprio sovrano, e con esso chiedeva al Conclave di escludere dalla elezione a papa uno dei candidati. Questo diritto, accampato dalle monarchie europee di tradizione cattolica, non fu mai codificato ma solo tollerato. È rimasto in vigore e operante fino al 1904, quando fu soppresso da Pio X con la costituzione apostolica Commissum nobis del 20 gennaio dello stesso anno.

Storia

Il veto è un istituto che prende piede in età moderna con l'affermazione delle grandi monarchie europee. Fu una sorta di diritto consuetudinario che si attribuirono i sovrani cattolici di Spagna, Francia e Austria nei secoli dell'assolutismo. Fu una forma di compartecipazione degli Stati al funzionamento della elezione papale.

Gran parte dei conclavi del Seicento e del Settecento sono caratterizzati dal veto dell'uno o dell'altro Governo contro l'elezione a Papa di un cardinale sgradito; cosa che determinò, come conseguenza quasi inevitabile, la scelta ininterrotta di pontefici italiani, dato che le esclusioni reciproche rendevano impossibile l'elezione di prelati provenienti dalle grandi potenze continentali. In presenza di interferenze esterne così marcate, i papi, lungo i secoli, non mancarono di rimarcare un rigoroso rispetto delle regole conclavistiche, per mettere il papato al riparo dal rischio di contestazioni o di accuse di illegittimità.

Il veto sopravvisse tanto al crollo dell'antico regime, facendosi sentire tanto nel conclave del 1846, da cui uscì Papa Pio IX, quanto alla fine dello Stato Pontificio.

La bolla Aeterni Patris Filius (15 novembre 1621) vietava ai cardinali di cospirare contro un candidato, ma non condannava il diritto di esclusiva. Nella costituzione In hac sublimi (23 agosto 1871) papa Pio IX vietò qualsiasi tipo di interferenza laica nelle elezioni papali.

Questa intromissione nell'elezione del Papa da parte del potere laicale, ha il suo inizio proprio con la richiesta dei Papi di vigilare e proteggere l'elezione. Questa protezione, vigilanza, custodia e difesa assunse man mano un volto ben diverso: una vera e propria ingerenza nell'elezione.

La manifestazione del veto o dell'esclusiva era solitamente esercitata dal Cardinale della rispettiva nazione di provenienza per nascita o per ministero (Spagna, Francia o Austria). Non potendosi avvalere degli ambasciatori, le tre potenze si avvalevano dei medesimi Cardinali che, potendo entrare in Conclave, erano nella miglior posizione, per poter manifestare la volontà della loro Nazione.

Il Cardinale riceveva ufficialmente dall'ambasciatore o dal Re medesimo l'incarico di presentare il veto o l'esclusiva. Egli poteva manifestare personalmente a tutti i membri del Collegio, recandosi nelle celle dei singoli Cardinali, la volontà della sua Nazione, oppure poteva darne comunicazione al Decano del Sacro Collegio, affinché potesse darne comunicazione in forma orale o scritta ai Cardinali elettori. Ad esempio il Decano poteva attendere all'ingresso della Cappella Sistina il convenire degli elettori ed ivi comunicare a ciascuno di essi che la tale Nazione poneva il suo veto o esclusiva, aggiungendo il nome del Cardinale non gradito.

L'ultima volta che venne esercitato fu nel 1903, alla morte di Leone XIII.

Il conclave del 1903

L'imperatore d'Austria-Ungheria, Francesco Giuseppe, che fece porre il veto all'elezione a papa del Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro
Il Cardinale Jan Puzyna, che si fece latore del veto austriaco del 1903

Durante il suo lungo pontificato, Leone XIII (1878-1903) era riuscito a liberare il cattolicesimo dalle secche dell'intransigenza antiliberale e antimoderna che aveva caratterizzato il regno del suo predecessore, Pio IX. L'enciclica Rerum novarum, del 1891, è il documento più significativo di questa sua azione di rilancio morale e sociale della Chiesa. La Santa Sede, in questo periodo, aveva come principale obiettivo diplomatico la soluzione della Questione romana, nata dopo il crollo del Potere temporale dei papi avvenuto nel 1870.

Dopo il 1882, Germania, Austria-Ungheria e Italia avevano stipulato la Triplice alleanza. Un'alleanza che poteva compromettere la soluzione della Questione romana.

Da quella data la linea della Santa Sede fu dominata dall'idea di far fallire la Triplice e di rompere l'isolamento di cui si sentiva prigioniera. L'unica via parve quella dell'avvicinamento alla Francia e successivamente alla Russia, le due potenze che tra il 1891 e il 1894 stipuleranno un'intesa reciproca contrapposta alla Triplice Alleanza.

Leone XIII dovette scrivere numerose encicliche per far accettare ai cattolici francesi, tutt'altro che entusiasti della Terza repubblica, il suo avvicinamento al governo parigino. Avvicinamento considerato molto rischioso per il bene dei cattolici.

L'esecutore di questa politica leoniana, condotta sul filo del rasoio, fu un grande prelato, Mariano Rampolla del Tindaro, che Leone nel 1887 chiamò a Roma dalla nunziatura di Madrid – dove aveva come assistente il giovane Giacomo della Chiesa, il futuro Benedetto XV – elevò al cardinalato e promosse segretario di Stato.

Nella lunga fase di invecchiamento di Leone XIII, che morirà a novantatré anni, le cancellerie dei vari Stati affinarono le armi in vista del conclave, impartendo precise istruzioni ai grandi elettori con l'utilizzazione – da parte dell'Austria-Ungheria di Francesco Giuseppe – l'antico, desueto, ma ancora operante e in vigore diritto di veto, per scopi squisitamente politici contingenti.

Il conclave si aprì il 31 luglio del 1903, undici giorni dopo la morte di Leone XIII. Durò fino alla mattina del 4 agosto. Gli schieramenti dei cardinali furono a favore o contro l'elezione di Rampolla, ritenuto troppo filofrancese ed anti-austriaco.

A portare in conclave il veto dell'imperatore d'Austria, il 2 agosto, fu l'arcivescovo di Cracovia (allora austriaca) e predecessore di Karol Wojtyła, il cardinale Jan Puzyna, che in un latino incerto e con voce tremula pronunciò la formula di rito:

« (LA) Honori mihi duco, ad hoc officium jussu altissimo vocatus, humillime rogare vestram Eminentiam, prout Decanum Sacri Collegii Eminentissimorum Sacrae Ecclesiae Cardinalium et Camerarium S. R. E. ut ad notitiam suam percipiat idque notificare et declarare modo officioso velit; nomine et auctoritate Suae Maiestatis Apostolicae Francisci Josephi imperatoris Austriae et regis Hungariae, jure et privilegio antiquo uti volentis, veto exclusionis contra Eminentissimum dominum meum Cardinalem Marianum Rompolla del Tindaro[1]»
« Mi faccio onore, essendo stato chiamato a questo ufficio da un ordine altissimo, di pregare umilissimamente Vostra Eminenza, come Decano del Sacro Collegio degli Eminentissimi Cardinali di Santa Romana Chiesa e Camerlengo di Santa Romana Chiesa, di voler apprendere per sua propria informazione e di notificare e dichiarare in modo ufficioso, in nome e con l'autorità di Sua Maestà Apostolica Francesco Giuseppe, Imperatore d'Austria e Re d'Ungheria, che, volendo Sua Maestà usare un antico privilegio, pronuncia il veto d'esclusione contro l'Eminentissimo Signor Cardinale Mariano Rampolla del Tindaro[2] »
(Cardinale Jan Puzyna)

La candidatura alternativa a Rampolla su cui puntare era già pronta, preparata da una lenta ascesa dei suoi voti nei primi tre scrutini: era quella del patriarca di Venezia, il cardinale Giuseppe Sarto, nato cittadino austriaco nel 1835 a Riese,in provincia di Treviso, (ora Riese San Pio X), all'epoca della sua nascita ancora parte del Lombardo-Veneto sottoposto a Vienna.

Autore del veto fu l'imperatore d'Austria. Ma molti elementi fanno pensare che a muovere Vienna sia stata la lobby polacca, dato che latore in conclave del veto fu un cardinale polacco e che il ministro degli esteri di Vienna, Agenor Goluchowski, era pure polacco. I polacchi forse temevano che un pontificato Rampolla avrebbe ulteriormente avvicinato la Santa Sede alla Russia, con la quale Roma aveva già aperto relazioni diplomatiche nel 1895, rinviando a chissà quando la soluzione della loro questione nazionale. Non è da escludere neppure l'intervento del Governo italiano, che non gradiva l'elezione a Papa di un cardinale che sembrava non essere molto favorevole allo Stato unitario anche se godeva di grande prestigio nelle Cancellerie d'Europa.

L'abolizione del diritto di veto

La prima riforma cui mise mano il nuovo papa fu proprio l'abolizione del diritto di veto.

Pio X affidò il problema a una commissione cardinalizia preparata e istruita dalla Sacra Congregazione per gli Affari Straordinari, presieduta da Pietro Gasparri, che a sua volta incaricò un giovane minutante che si chiamava Eugenio Pacelli,il futuro Pio XII, di studiare la pratica e di preparare un dossier.

La conclusione cui giunse Pacelli, nello studio che presentò a fine dicembre, era inequivocabile, come sintetizza Trincia: «Se il veto delle Potenze cattoliche poteva essere tollerato dalla Santa Sede al tempo del principato civile dei Papi, con la caduta del potere temporale esso diventa inaccettabile arbitrio e ingiustificata ingerenza nella vita interna della Chiesa, e come tale deve essere decisamente abrogato»[3].

La commissione cardinalizia fece proprie le conclusioni di Pacelli e suggerì al Papa di intervenire. Pio X scelse la forma più solenne di dichiarazione pontificia, la costituzione apostolica. Nella "Commissum nobis" del 20 gennaio 1904, si condannava nella forma più solenne ogni intervento esterno nei lavori del conclave, «anche sotto forma di semplice desiderio», e prevedeva la scomunica latae sententiae (cioè automatica) per chiunque, cardinale o semplice conclavista, se se ne fosse fatto interprete o latore o mediatore.

Pio X chiude la discussione sul diritto o meno acquisito da parte delle nazioni cattoliche di porre il Veto o l'Esclusiva. Il documento, quale fonte ufficiale, toglie ogni dubbio: l'eventuale concessione fatta attraverso un silenzio assenso, che avrebbe costituito un diritto consuetudinario, non ha fondamento, anche perché nessuno mai ha ricevuto ed esercitato tale diritto con l'approvazione della Chiesa Romana. Il testo condanna questa prassi e vieta di permettere in alcun modo che essa possa continuare ad accadere in futuro.

Con una seconda costituzione apostolica, "Vacante sede apostolica" del 25 dicembre 1904, il papa ribadiva il precedente documento, fu abolita la votazione per accesso e imposto il più rigoroso segreto ai conclavisti.

Giovanni Paolo II ribadisce nella Universi Dominici Gregis l'abolizione dello Jus exclusivae, comminando la scomunica latae sententiae ai trasgressori[4].

Elenco storico dei veti

I veti effettivamente posti nel corso della storia sono i seguenti:

Note
  1. SEDE VACANTE 1903 su csun.edu. URL consultato il 01-04-2020
  2. Giancarlo Zizola op. cit., p. 177
  3. Luciano Trincia op. cit.
  4. Afferma la Costituzione Apostolica:
    « Allo stesso modo, voglio ribadire ciò che fu sancito dai miei Predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell'elezione del Sommo Pontefice. Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica latae sententiae, proibisco a tutti e singoli i Cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al Segretario del Collegio dei Cardinali ed a tutti gli altri aventi parte alla preparazione ed all'attuazione di quanto è necessario per l'elezione, di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l'incarico di porre il veto, o la cosiddetta esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesarlo sia all'intero Collegio degli elettori riunito insieme, sia ai singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente sia indirettamente o a mezzo di altri, sia prima dell'inizio dell'elezione che durante il suo svolgimento. Tale proibizione intendo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell'elezione del Pontefice. »
    (n. 80)
Bibliografia
Voci correlate