Ordinariato militare in Italia

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Ordinariato militare in Italia
Chiesa latina
CoA Ordinariato Militare in Italia.png
Arcivescovo Santo Marcianò
Sede Roma
Nazione bandiera Italia
Arcivescovi emeriti: Vincenzo Pelvi
Sacerdoti 162 di cui 143 secolari e 19 regolari
19 religiosi 8 religiose
Eretta 6 marzo 1925
Indirizzo

Salita del Grillo 37, 00184 Roma

tel. 06.6795100 fax. 06.484612
Collegamenti esterni
Sito ufficiale
Dati online 2017 (gc ch)
Dati dal sito web della CEI
Collegamenti interni
Chiesa cattolica in Italia
Tutte le diocesi della Chiesa cattolica


L'Ordinariato militare in Italia (OMI) è una chiesa particolare equiparata a una diocesi e ad un ufficio dello Stato italiano; ha giurisdizione su tutti i militari delle forze armate italiane, sui loro familiari conviventi e sul personale civile in servizio alle forze armate.

L'ordinario militare

L'Ordinariato è guidato da un arcivescovo ordinario militare, designato dal papa e nominato con decreto del presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri della Difesae dell'Interno.

Il conferimento dell'ufficio di assistenza spirituale alle forze armate comporta che la provvista (ovvero l'atto di conferimento dell'ufficio) spettante, di solito, all'autorità ecclesiastica sia sostituita da un paritario diritto dello Stato poiché l'ufficio in questione non può essere considerato sic et simpliciter come ecclesiastico, ma piuttosto come un ufficio dello Stato cui la pubblica autorità concede l'annessa potestà giurisdizionale ecclesiastica[1].

La designazione dell'ordinario avviene mediante una consultazione confidenziale tra la Santa Sede (che propone i nominativi) e il Governo italiano (che deve procedere alla nomina). In caso di disaccordo sul nome proposto, si procede a nuova designazione confidenziale fino al raggiungimento dell'accordo.

Struttura

Il clero dell'ordinariato militare italiano è arruolato nelle forze armate e i sacerdoti sono equiparati agli ufficiali. L'ordinario militare (che assume il grado militare di tenente generale[2]) è assistito nella sua attività da un vicario generale (che sostituisce l'ordinario nelle sue funzioni in via rappresentativa, lo coadiuva nell'azione, fa le sue veci in caso di impedimento o assenza e assume il grado di maggiore generale[2]), e da due ispettori (che hanno funzioni di vigilanza sull'ordinariato e assumono il grado di brigadier generale).

Per meglio prestare il proprio servizio, l'ordinariato italiano è suddiviso oggi in sedici zone pastorali geografiche. La giurisdizione ecclesiastica dell'ordinario riguarda territorio e persone; da lui dipende una struttura gerarchica che ricomprende anche il personale degli ospedali militari. A livello territoriale, le funzioni di assistenza spirituale sono svolte dai primi cappellani capi (con il grado di maggiore), dai cappellani capi (con il grado di capitano) e dai cappellani addetti (con il grado di tenente). I cappellani hanno giurisdizione di tipo parrocchiale.

Il 25 settembre 1997, grazie all'opera dell'allora ordinario militare mons. Giovanni Marra, è stata istituita la "Scuola allievi cappellani militari", denominata "Seminario Maggiore dell'Ordinariato Militare in Italia", che di fatto è un seminario in cui i giovani possono prepararsi ad essere sacerdoti a servizio pieno dell'ordinariato, incardinati in esso. Esistono così due categorie di cappellani militari: quelli che sono parte integrante dell'ordinariato, essendo incardinati in esso; e quelli che prestano servizio nell'ordinariato, restando però legati alle proprie diocesi di provenienza o agli istituti religiosi di cui fanno parte. La Scuola conobbe un nuovo impulso grazie all'opera instancabile dell'ordinario seguente, mons. Giuseppe Mani, che le diede l'assetto attuale.

Legislazione statale

La legge 512 dell'1 giugno 1961 della Repubblica Italiana stabilisce lo statuto giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato[3].

Alcuni degli articoli della legge sono stati modificati dai provvedimenti:

  • legge 873 del 22 novembre 1973: Modifica alla legge 1 giugno 1961, n. 512, sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle forze armate dello Stato
  • decreto legislativo 490 del 30 dicembre 1997, articolo 69: Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
  • decreto legislativo 216 del 28 giugno 2000, articolo 29: Disposizioni correttivi del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78

Chiese dell'ordinariato

Alle suddette chiese si aggiunge la Basilica di Santa Maria ad Martyres (Pantheon) della quale l'ordinario militare è preposto.

Cronotassi dei vescovi

Uniformi

Le stellette delle divise delle forze armate italiane.

Le uniformi per i cappellani militari sono:

  • Abiti talare e religioso;
  • Clergyman;
  • Uniformi ordinaria e di servizio;
  • Uniforme da "campagna";
  • Uniforme da cerimonia.

Composizione e uso degli abiti talare e religioso

Angelo Bagnasco, ex ordinario militare, con le stellette apposte sull'abito talare.
  • Composizione: per i sacerdoti diocesani l'abito talare "romano"; per i sacerdoti regolari l'abito talare previsto dall'Ordine religioso di appartenenza. Vengono indossati con l'aggiunta, sul colletto, di due stellette a cinque punte: dorate per l'arcivescovo ordinario militare per l'Italia, per il vicario generale militare e per i tre ispettori; argentate per i cappellani militari. Quando si indossa questo abito, è possibile portare il copricapo militare di colore nero (basco) con il fregio dei cappellani militari applicato. È possibile indossare, sopra gli abiti talare o religioso, il soprabito, il cappotto o il mantello ecclesiastici. Su quest'ultimo vengono apposte stellette come per gli abiti talare o religioso.
  • Uso: vanno indossati sempre in alternativa al clergyman, salvo quanto previsto negli artt. 44-45. Possono essere inoltre indossati in qualsiasi situazione, per motivi liturgici.
Clergyman per Ufficiali Cappellani

Composizione e uso del clergyman

  • Composizione: completo di colore, preferibilmente, nero oppure grigio-scuro (abito: giacca, pantaloni e camicia ecclesiastica dello stesso colore, calze e scarpe nere). Viene indossato con l'aggiunta del distintivo metallico (croce latina in argento, con sfondo interno smaltato di colore blu e crocetta interna in argento), applicato sulla parte alta del bavero sinistro della giacca.
  • Uso: va indossato sempre in alternativa agli abiti talare o religioso, salvo quanto previsto negli artt. 44-45.

Composizione e uso delle uniformi ordinaria e di servizio per i cappellani militari

  • Composizione: si identificano con gli stessi capi di vestiario previsti per gli ufficiali delle FF.AA. comprese mostrine, alamari o fiamme proprie della Forza armata, dell'Arma, del Corpo o del Reparto che amministra il cappellano militare. Vengono indossate con l'aggiunta del distintivo metallico (croce latina in argento, con sfondo interno smaltato di colore bleu e crocetta interna in argento), applicato sulla parte alta del bavero sinistro della giacca.
  • Uso: è possibile indossarle durante l'orario di servizio, nei luoghi specificatamente militari e per motivi strettamente connessi con il servizio di cappellano militare. Rimane preminente quanto previsto negli artt. 42-43.
Distintivo sull'uniforme da campagna

Composizione e uso dell'uniforme da campagna

  • Composizione: si identifica con lo stesso capo di vestiario prescritto per il personale militare del Corpo, Arma, Reparto che amministra il cappellano militare. Viene indossata con l'aggiunta del distintivo in stoffa a stretch (Croce latina ricamata argento con sfondo interno ricamato di colore bleu, su campo esterno di colore verde, per le uniformi verdi o mimetiche, e di colore bleu per le uniformi bleu, con bordo perimetrale ricamato argento) applicato nella parte centrale sopra il petto sinistro.
  • Uso: va indossata quando si partecipa direttamente ad esercitazioni, operazioni e missioni, in patria e all'estero, salvo quanto previsto negli artt. 42-43.

Fregi

Due rami di olivo con la croce latina al centro caricati della corona turrita, costituiscono il fregio dei cappellani militari. Tale insegna si porta soltanto sul basco. Sugli altri copricapo i cappellani portano, sul fregio dell'unità presso cui prestano servizio, un tondino con impressa la croce.

Statistiche

Cappellani militari famosi

Decorati al valore

Medaglia d'oro al valor militare - nastrino per uniforme ordinaria Medaglia d'oro al valor militare
Medaglia d'argento al valor militare - nastrino per uniforme ordinaria Medaglia d'argento al valor militare
Note
  1. F. Del Giudice, F. Mariani, Diritto ecclesiastico, Simone editore, 2005 (VIII edizione), p. 127.
  2. 2,0 2,1 Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1533 del Codice dell'ordinamento militare
  3. Cfr. Testo della legge sul sito dell'ordinariato militare.
Voci correlate
Collegamenti esterni